Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 36 del Codice del consumo sancisce la nullità di protezione delle clausole vessatorie: le clausole abusive sono nulle mentre il contratto resta valido per il resto; la nullità opera solo a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d’ufficio. Sempre nulle le clausole che escludono la responsabilità per danni alla persona o limitano i diritti in caso di inadempimento del professionista.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 Cod. Consumo – Nullità di protezione

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

*2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

**a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

**b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

**c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

*3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

*4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.

*5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

In sintesi

  • Nullità delle clausole vessatorie con salvaguardia del contratto residuo
  • Divieto di clausole che escludono responsabilità per danni a persona
  • Divieto di clausole che limitano diritti del consumatore per inadempimento professionista
  • Nullità opera solo pro consumatore, rilevabile d'ufficio dal giudice
  • Divieto di leggi straniere extracomunitarie che sottraggono protezioni UE
Indice dei contenuti

Le clausole vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto; nullità opera solo a vantaggio consumatore e rileva d'ufficio.

Ratio

L'articolo 36 del Codice del Consumo è il cuore del sistema di protezione: enuncia le conseguenze giuridiche della vessatorietà (nullità parziale) e impedisce al professionista di aggirare la tutela mediante clausole che escludono interi diritti. La logica è zero-tolerance verso abusi che ledono l'integrità fisica del consumatore o lo privano di rimedi legali.

La norma riconosce che una clausola nulla non deve trascinare con sé l'intero contratto: il principio salvatur pars permette al consumatore di beneficiare del contratto, solo depurato dalla clausola abusiva.

Analisi

Il comma 1 dispone: clausole vessatorie sono nulle (ipso iure, cioè per legge stessa), il contratto persiste. Non c'è bisogno di sentenza per annullarle; il consumatore può invocarle nulle di fatto.

Il comma 2 introduce categorie di nullità assoluta (non negoziabili): lett. a) esclusione o limitazione di responsabilità del professionista per morte o danno alla persona (nulla anche se negoziata); lett. b) esclusione dei rimedi del consumatore per inadempimento professionista; lett. c) adesione del consumatore a clausole che non ha potuto conoscere.

Il comma 3 sottolinea: nullità è diritto esclusivo del consumatore. Il professionista non può invocarla a suo vantaggio. Il giudice la rileva d'ufficio, anche se il consumatore non la invoca esplicitamente.

Il comma 4 riconosce il diritto di regresso: se una clausola è dichiarata nulla, il venditore può regredire contro il fornitore che gliel'ha imposta. Il comma 5 aggiunge una protezione internazionale: è nulla qualsiasi clausola che rimandi a legislazione extracomunitaria se essa sottrae al consumatore le protezioni UE (es. "questo contratto è regolato dalla legge araba").

Quando si applica

Si applica ogni volta che una clausola è accertata come vessatoria (artt. 33-34). Esempi: "il venditore non risponde di vizi della cosa"; "il consumatore non può chiedere rimborso"; "il consumatore acconsente a farsi giudicare in tribunale del Kazakistan".

La nullità opera ex tunc (dal momento della conclusione), non ex nunc (da quando dichiarata): il contratto è sempre stato privo di quella clausola.

Connessioni

L'art. 36 coordina con artt. 33-35 (accertamento della vessatorietà), art. 37 (azione inibitoria), artt. 1-19 (informazioni precontrattuali), artt. 50-61 (contratti a distanza).

Nel diritto civile, la nullità di protezione è figura creata dal CDC: non è nullità assoluta stricto sensu, ma nullità a protezione esclusiva del consumatore (art. 1469-quinquies CC, ormai obsoleto). A livello UE, implementa la Direttiva 93/13/CEE art. 6.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Tizio acquista online un trapano da un e-commerce

Nel contratto c'è: "il venditore non è responsabile per lesioni causate da difetto del trapano". Una persona rimane ferita usando il trapano difettoso. Questa clausola è nulla per violazione dell'art. 36 comma 2 lettera a) (esclusione responsabilità per danni a persona). Tizio può chiedere risarcimento al venditore nonostante la clausola, perché è nulla per legge. Il resto del contratto (prezzo, descrizione) rimane valido.

Caso 2: Caio sottoscrive una polizza assicurativa di viaggio

Legge: "l'assicurato non può chiedere rimborso se il sinistro avviene in seguito a negligenza". Una volta licenziato per un'assenza dovuta a malattia certificata durante il viaggio, chiede il rimborso. L'assicuratore nega dicendo che Caio non ha notificato entro 48 ore (clausola trovata in small print). Questa clausola che esclude il diritto a rimborso per violazione di obblighi informativi è nulla ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b). Il giudice la dichiara nulla d'ufficio e condanna l'assicuratore al rimborso.

Domande frequenti

Se una clausola è dichiarata nulla, cosa succede al resto del contratto?

Il contratto rimane valido per il resto. È nullità parziale: solo la clausola abusiva cade. Se il contratto è ancora performabile senza quella clausola (es. contratto di vendita con esclusione garanzia nulla, ma vendita rimane), il contratto prosegue. Se la clausola nulla era essenziale, l'intero contratto potrebbe diventare inperformabile.

Devo farmi aiutare da un giudice per far valere la nullità della clausola?

Formalmente sì, però puoi invocarla eccezione in una contestazione con l'azienda. Se l'azienda la riconosce nulla, vi mettete d'accordo. Se no, devi ricorrere al giudice. Il vantaggio: il giudice la rileva d'ufficio, non devi provare tu che è vassatoria; è sufficiente provare che è una clausola predisposta unilateralmente.

L'art. 36 comma 2 lett. a) significa che il professionista è sempre responsabile?

Sì, per danni a persona derivanti da fatto o omissione del professionista. Esclusioni sono nulle. Eccezione: se la persona stessa cagiona il danno per propria negligenza grave (es. usi il trapano diversamente da istruzioni e cavalli male), il professionista potrebbe non essere responsabile per culpa in contrahendo, non per esclusione contrattuale.

Se mi ritrovo un contratto con clausola nulla, posso chiedere soldi indietro?

Dipende. Se hai pagato un prezzo per una clausola che proteggeva l'azienda (es. esclusione garanzia), il prezzo non cambia. Ma se il contratto è stato concluso proprio per quella clausola (es. ti è stato detto 'per 100 euro senza garanzia'), puoi chiedere riduzione del prezzo o risoluzione del contratto con rimborso.

Come si fa a portare in giudizio una clausola nulla?

Puoi: 1) ricorrere al giudice ordinario per accertamento di nullità e risarcimento (rito ordinario, 3-5 anni); 2) ricorrere a un'associazione di consumatori che fa azione inibitoria (art. 37); 3) fare ricorso in giudizio di pace se il valore è sotto 5.000 euro (procedimento più rapido). Spesso basta una PEC minacciando ricorso, e l'azienda cede.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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