Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 723 c.p. – Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da lire cinquanta a mille.

Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a lire cinquecento.

In sintesi

  • Ammenda 5-103 euro se tollera giuochi non d'azzardo ma vietati dalle autorità
  • Se poste rilevanti o minori: arresto fino 3 mesi o ammenda 51-516 euro
  • Riguarda solo chi è autorizzato a tenere sale da giuoco o bigliardo
Indice dei contenuti

Chi è autorizzato a gestire sale da giuoco ma consente giuochi non d'azzardo vietati rischia ammenda o arresto fino 3 mesi.

Ratio

L'articolo 723 disciplina un ambito specifico: colui che è stato autorizzato a esercitare un'attività lecita (sale da giuoco o sala da bigliardo) ma eccede i confini dell'autorizzazione tollerando giuochi vietati. Non è la criminalizzazione dell'esercizio stesso, ma il tradimento delle condizioni autorizzative. Il legislatore protegge l'ordine pubblico consentendo taluni giuochi (autorizzati) mentre ne vieta altri (non autorizzati), e vuole assicurare che chi ha il permesso lo rispetti.

Analisi

La norma riguarda solo chi sia in possesso di autorizzazione. Chi non è autorizzato non ricade qui, ma negli articoli 718-720. Il primo comma punisce con ammenda 5-103 euro la tolleranza di giuochi vietati in una sala legittimamente gestita. Il secondo comma rialza la pena (arresto fino 3 mesi o ammenda 51-516 euro) se ricorrono le circostanze di articolo 719 numeri 3 e 4 (poste rilevanti, minori). Il terzo comma colpisce anche chi partecipa a tali giuochi illeciti dentro una sala autorizzata: ammenda fino 51 euro (pena minore).

Quando si applica

Si applica quando: (1) una sala da giuoco o sala da bigliardo è legittimamente autorizzata dall'ente locale; (2) il titolare consente, dentro la sala, giuochi che non rientrano nel permesso e sono vietati dall'autorità competente (es. la sala autorizzata a poker, ma il titolare tollera roulette illegale); (3) Può colpire sia il gestore che i partecipanti, ma con pene diverse. Frequente nei bar autorizzati per biliardi ma che tollerano scommesse sportive non autorizzate.

Connessioni

Strettamente collegata agli articoli 718-720 (azzardo vero e proprio), 719 (circostanze aggravanti), 721 (definizioni). Correlata anche alle leggi regionali e comunali che autorizzano sale giochi, e ai regolamenti AAMS/ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) che distinguono giuochi autorizzati da non autorizzati. Rimanda anche al diritto amministrativo per le procedure di revoca dell'autorizzazione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è titolare di una sala da bigliardo autorizzata dal Comune

Tollera che alcuni clienti scommettano denaro sui risultati delle partite di biliardo. Le scommesse sportive su biliardo non sono autorizzate nel suo permesso, quindi commette articolo 723. È punito con ammenda 5-103 euro. Se scopre che i clienti scommettono 500 euro per partita (posta rilevante), la pena sale a arresto fino 3 mesi o ammenda 51-516 euro.

Caso 2: Mevio è titolare di una sala da giuoco con autorizzazione per poker e blackjack

Tollera illegalmente la presence di una roulette gestita da un suo dipendente. La roulette non rientra nel permesso ed è vietata dalle autorità locali. Mevio commette articolo 723 numero 1 del secondo comma (circostanza aggravante, posto rilevante). È punito con arresto fino 3 mesi. Se scopre che tra i giocatori alla roulette c'è un minore di 18 anni, aggiunge la circostanza numero 2, ma la pena rimane in lo stesso range.

Domande frequenti

Sono gestore autorizzato di una sala giuochi, quali giuochi posso permettere?

Solo quelli esplicitamente autorizzati dal Comune/Provincia nel tuo permesso. Se hai autorizzazione per poker, non puoi tollerare roulette. Se tollerisci giuochi non autorizzati, rischi articolo 723: ammenda 5-103 euro (base) o 51-516 euro (circostanze aggravanti).

Se un cliente scommette in modo abusivo dentro la mia sala autorizzata, sono responsabile?

Sì, se tollerisci le scommesse. Articolo 723 colpisce chi tollera. Se chiudi gli occhi sapendo che i clienti scommettono illegalmente, sei responsabile come gestore. Devi vigilare e impedire giuochi non autorizzati.

Qual è la differenza tra 'giuoco autorizzato' e 'giuoco vietato'?

Un giuoco è autorizzato se: (1) è nella tua licenza comunale; (2) è inserito nei giuochi leciti nazionali (poker, blackjack, bingo se autorizzati). È vietato se l'autorità competente lo ha escluso dal tuo permesso. Le roulette fisiche non autorizzate, giuochi derivanti dall'estero, sono generalmente vietati.

Se tollerisci giuochi vietati e scoperto, la mia sala è chiusa?

Oltre alla pena penale (articolo 723), il Sindaco/Questore può ordinare la chiusura amministrativa della sala per violazione delle condizioni di autorizzazione. La chiusura è amministrativa, separata dalla pena criminale.

Se un minore gioca illegalmente nella mia sala, che responsabilità ho?

Sei punibile per articolo 723 numero 2 (circostanza aggravante: minore). Arresto fino 3 mesi o ammenda 51-516 euro. Inoltre, potresti essere punibile per il reato di favoreggiamento o corruzione di minore (articolo 336-338 c.p.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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