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Testo dell'articoloVigente
L’art. 642 c.p. punisce il danneggiamento fraudolento dei beni assicurati e la mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire l’indennizzo assicurativo: reclusione da uno a cinque anni, aumentata se il colpevole consegue l’intento; comprende anche la falsificazione della polizza e la denuncia di sinistro non avvenuto. Si procede a querela.
Art. 642 c.p. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni .
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
In sintesi
Indice dei contenuti
Frode assicurativa: reclusione uno-cinque anni per chi distrugge beni, altera polizze o falsifica documenti per ottenere indennizzo assicurativo.
Ratio
L'art. 642 protegge il mercato assicurativo dall'abuso fraudolento della relazione contrattuale. L'assicurato che distrugge volontariamente il bene assicurato, simula sinistri, o altera documenti per percepire indennizzo tradisce la fiducia reciproca e genera aumento premi per i terzi. La norma sanziona sia la frode in fase di sottoscrizione (falsificazione polizza) sia quella in fase di liquidazione (sinistro finto, auto-lesione, prova falsificata). La procedibilità a querela riflette l'interesse privatistico; tuttavia, la confisca obbligatoria salvaguarda l'ordine economico.
Analisi
Il primo comma richiede: (a) animus defraudandi (intento di ottenere indennizzo); (b) condotta (distruzione, dispersione, deterioramento, occultamento di cose proprie, falsificazione/alterazione polizza o documentazione); (c) conseguenza (ottenimento, anche promesso, di indennizzo o vantaggio assicurativo). Pena: uno-cinque anni, aumentata se intento conseguito. Il secondo comma estende a chi cagiona a sé lesione personale, aggrava lesione da infortunio, denuncia sinistro non accaduto, precostituisce prove false; stessa pena. Il terzo comma applica la fattispecie anche a frodi all'estero contro assicuratore italiano. Il quarto comma (come sostituito da L. 273/2002) fissa confisca obbligatoria del prezzo/profitto.
Quando si applica
Assicurato che incendia auto propria coperta da RCA e denuncia rapina fittizia; proprietario che sommerge casa assicurata per simulare danno da alluvione; affittuario che scaglia deliberatamente davanti a camion assicurato e denuncia incidente fittizio causando aumento tariffe; contraente che falsifica ricevuta pagamento premi per estendere copertura scaduta. Anche: assicurato che dichiara smarrimento falso di gioielli per incasso polizza furto; medico-assicurato che simula infortunio lavorativo per riscossione invalidità.
Connessioni
Rinvia a art. 640 (truffa), art. 646 (appropriazione indebita), art. 489 (falsità in atto pubblico), art. 481 (falsità in documento privato). Collegato a Codice Civile artt. 1904-1917 (obblighi assicurato di buona fede), L. 7 giugno 2000 n. 180 (assicurazioni RCA). Procedimento a querela di parte (art. 120 c.p.p.), ma procedibilità d'ufficio se concorrono aggravanti (frode organizzata, band criminale). Confisca ex art. 240 c.p.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, proprietario di gioielleria assicurata contro furto, con complice Caio inscena rapina notturna: rompono vetrina (danni simulati), denunciano refurtiva finta e chiedono indennizzo assicuratore. L'assicuratore paga. Entrambi condannati per frode assicurativa: uno-cinque anni. Se ladri ignari del piano (complici di Tizio), Tizio aumenta pena per tentativo associazione delinquenziale.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, assicurato auto, deliberatamente tampona camion pubblico cittadino per simulare incidente. Subisce lesioni lievi auto-procurate. Denuncia falso sinistro a assicuratore con consulenze mediche falsificate. L'assicuratore indaga, scopre frode. Sempronio condannato uno-cinque anni e confisca somme indebitamente riscosse più danni punitivi assicuratore.
Domande frequenti
Se il mio bene è davvero danneggiato ma amplìfico i danni per ottenere indennizzo maggiore, è frode?
Sì, se intenzionalmente aggravate le conseguenze o falsificate la documentazione medica/tecnica per gonfiare il danno dichiarato. Non è frode la semplice richiesta del massimo indennizzo coperto se il danno è reale (margine di valutazione); diventa frode se prestate attestati falsi (es. medico compiacente su prognosi fake).
È reato distruggere un bene *proprio* assicurato per ottenere indennizzo?
Sì, completamente. L'art. 642 non protegge solo da frodi su beni altrui, ma anche da auto-sabotaggi: incendio deliberato di auto/casa propria assicurata è frode ai danni dell'assicuratore. La proprietà del bene distrutto non scusa il dolo fraudolento.
Chi denuncia il reato all'assicuratore: deve procedere a querela?
Sì. L'art. 642 prevede procedimento a *querela della persona offesa* (l'assicuratore danneggiato). Senza querela, il PM non può procedere. Tuttavia, se ci sono circostanze aggravanti (banda organizzata, danno enorme), il reato diventa procedibile d'ufficio.
Se so di una frode assicurativa ma non l'ho commessa io, posso denunciarla?
Sì. Chiunque può denunciare un reato al PM o polizia giudiziaria. Tuttavia, se lo denunci all'assicuratore, l'assicuratore deve decidere se sporgere querela al PM entro termini prescritti (90 gg per querela). Tua denuncia accelera il procedimento.
Che succede se confesso la frode al mio agente assicurativo?
L'agente è vincolato da riservatezza professionale. Tuttavia, se l'assicurazione scopre frode (es. tramite investigatore), il silenzio iniziale non riduce la pena (confessione riducente pena richiede ammissione formale in procedimento). È conveniente confessare *prima* che l'assicuratore indaghi, per negoziare risarcimento/patteggiamento con la parte civile.
Fonti consultate: 2 fontei verificate