Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 636 c.p. – Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire cento a mille.

Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire duecento a duemila.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

In sintesi

  • Punibile introduzione o abbandono di animali in gregge nel fondo altrui con multa fino a 103 euro
  • Pascolo abusivo: reclusione fino a un anno o multa da 20 a 206 euro
  • Se il fondo subisce danno: reclusione fino a due anni e multa da 51 a 516 euro
  • Procedibile a querela della persona offesa
  • Norma volta a proteggere il diritto di proprietà e di godimento del fondo
Indice dei contenuti

Art. 636 c.p. punisce con multa o reclusione chi introduce o abbandona animali nel fondo altrui per farli pascolare.

Ratio

La norma protegge il diritto di proprietà e di godimento del fondo agrario, disciplinando condotte che interferiscono con l'amministrazione e l'uso esclusivo della terra. Il legislatore penale ha individuato nel pascolo abusivo e nell'abbandono di animali offese al patrimonio fondiario particolarmente diffuse in contesti agricoli e rurali, meritevoli di tutela penale a diversi livelli di gravità.

Analisi

L'art. 636 contempla tre fattispecie distinte. La prima (comma 1) punisce l'introduzione o l'abbandono di animali in gregge o mandria con multa da 10 a 103 euro: si tutela contro assembramenti organizzati. La seconda (comma 2) aggrava la pena a reclusione fino a un anno o multa da 20 a 206 euro qualora gli animali siano introdotti per il pascolo abusivo, anche singoli. La terza (comma 3) raggiunge reclusione fino a due anni più multa da 51 a 516 euro se il pascolo o l'introduzione causano danno effettivo al fondo. Il delitto è procedibile a querela della persona offesa.

Quando si applica

La norma si applica quando un soggetto, senza titolo, immette animali nel terreno altrui. Nel primo caso basta la semplice introduzione di gregge; nel secondo la finalità di pascolo è elemento cruciale; nel terzo occorre provare il danno al fondo (erosione, contaminazione, distruzione di colture). La necessità ed il consenso del proprietario sono scriminanti. Applicazione frequente in controversie fra agricoltori confinanti o con animali vaganti.

Connessioni

L'art. 636 si collega all'art. 635 c.p. (danneggiamento) per il profilo risarcitorio, all'art. 638 c.p. (uccisione di animali altrui) per tutela della proprietà animale, e al diritto civile (artt. 844-875 c.c. su confini e proprietà). La disciplina concorsa con norme amministrative regionali su zootecnia e benessere animale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, proprietario di una mandria, permette al suo cane da pastore di condurre le pecore sul campo confinante di Caio senza autorizzazione. Durante i tre giorni di pascolo abusivo, gli animali calpestano le giovani piantine di orzo in germinazione e contaminano il terreno con rifiuti organici. Caio sporge querela. Tizio è punibile per l'aggravante del danno al fondo secondo l'art. 636, comma 3, con reclusione fino a due anni oltre alla multa. Il danno alle colture e al terreno costituisce elemento fattivo della fattispecie.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, ignaro, trova una capra vagante nel bosco di proprietà di Filano e, senza informare il proprietario, la conduce spontaneamente al pascolo nei prati circostanti per tre settimane, nutrendosi anche del fieno privato. Filano scopre la violazione e sporge querela. Sempronio, pur in assenza di danno materiale grave, rimane punibile secondo il comma 2 dell'art. 636 per il pascolo abusivo, con possibile reclusione fino a un anno o multa da 20 a 206 euro.

Domande frequenti

Se il mio animale domestico entra per sbaglio nel fondo del vicino, posso essere punito penalmente?

Dipende dalla durata e dalla modalità di ingresso. Un breve e accidentale sconfinamento potrebbe non integrare il reato per assenza di dolo; tuttavia, se sapete che l'animale rimane nel fondo altrui per farvi pascolo, l'art. 636 comma 2 si applica con sanzioni penali.

È punibile introdurre un singolo animale per poche ore nel fondo altrui?

Sì, se l'introduzione è dolosa e finalizzata al pascolo, anche il singolo animale e anche poche ore lo è secondo il comma 2. Diverso il caso di semplice e momentaneo sconfinamento senza intenzione di farvi pascolare.

Il danneggiamento al fondo è condizione necessaria per la punibilità?

No. Sono punibili anche i commi 1 e 2 senza danno provato. Solo il comma 3 richiede esplicitamente che il fondo sia stato danneggiato, aggravando la pena sino a due anni di reclusione.

Chi può sporgere querela per violazione dell'art. 636?

Esclusivamente la persona offesa, cioè il proprietario o il titolare del diritto reale sul fondo. Non è procedibile d'ufficio, salvo che il fondo sia pubblico secondo l'art. 639-bis.

Che differenza c'è tra l'art. 636 e il diritto civile di risarcimento danni?

L'art. 636 è penale e persegue il colpevole con multa o reclusione; il diritto civile consente al proprietario di chiedere il risarcimento economico dei danni al terreno. I due rimedi sono cumulabili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.