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Testo dell'articoloVigente
Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale ;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
In sintesi
Indice dei contenuti
Mutilazione organi genitali femminili: criminalizzazione di pratiche come clitoridectomia, escissione, infibulazione, pena 4-12 anni base.
Ratio
L'art. 583-bis rappresenta una norma di protezione e criminalizzazione diretta contro pratiche tradizionali che causano danno fisico e psicologico grave a donne, generalmente minori. La norma, introdotta per contrastare forme di violenza di genere e mutilazione corporea non giustificata da ragioni mediche, riconosce che queste pratiche non sono semplicemente 'consuetudini culturali' ma violazioni dell'integrità corporea e della dignità umana. Il fondamento combina protezione della salute psicofisica, uguaglianza di genere, e principio di universalità dei diritti umani. La disposizione extraterritoriale riflette l'importanza di contrastare la pratica anche quando attuata all'estero da cittadini italiani o stranieri residenti.
Analisi
Il primo comma punisce chi, 'in assenza di esigenze terapeutiche', cagiona mutilazione degli organi genitali femminili. La norma elenca specificamente: clitoridectomia (asportazione della clitoride), escissione (asportazione della clitoride e labia minora), infibulazione (asportazione di labia minora e maggiora, chiusura della vagina). Pena: 4-12 anni. Il secondo comma estende il reato a 'lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma', purché cagionino 'effetti dello stesso tipo' (danno funzionale/sensibile), causando malattia corpo/mente, con pena 3-7 anni. Se la lesione è lieve, la pena può scendere fino a due terzi. Il terzo comma introduce aggravante speciale: pena aumentata un terzo se la pratica è effettuata su minore (sotto 18 anni) oppure 'per fini di lucro'. Il quarto comma specifica l'applicazione extraterritoriale: la norma si applica anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia, e nei confronti di cittadino italiano o straniero residente. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia (non querela privata).
Quando si applica
Concretamente: una donna di nazionalità estera, residente in Italia, ritorna nel paese d'origine e pratica l'infibulazione sulla figlia minore; ricade art. 583-bis primo comma (4-12 anni) con aggravante per minore di 18 anni (pena aumentata un terzo). Una levatrice pratica clitoridectomia a pagamento su una donna adulta consenziente; ricade primo comma (4-12 anni) e aggravante per lucro (pena aumentata un terzo). Un medico pratica asportazione di tessuto genitale per ragioni terapeutiche documentate (es. tumore, infezione grave); NON ricade art. 583-bis, perché ricorrono 'esigenze terapeutiche'.
Connessioni
Rimanda all'art. 583 (lesioni personali grave/gravissima) per la comparazione sanzionatoria. Correlato all'art. 572 (maltrattamenti in famiglia), al diritto internazionale su violenza di genere (Convenzione di Istanbul 2011, ratificata dall'Italia nel 2013, che contiene divieto esplicito di MGF). Connesso a norme di diritto civile sulla tutela del minore (Cod. Civ. art. 330 su decadenza dalla patria potestà) e a convenzioni ONU su diritti dell'infanzia. Applicabile anche per negligenza medica se operatore sanitario pratica mutilazione non giustificata.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, uomo adulto di nazionalità estera residente in Italia, ritorna nel paese d'origine e pratica personalmente l'infibulazione sulla figlia minore di 13 anni, seguendo la tradizione familiare. La pratica causa danno permanente agli organi genitali e sofferenza psichica grave. Ricade art. 583-bis primo comma (4-12 anni) per mutilazione, PLUS aggravante per minore (pena aumentata un terzo): pena complessiva fino a ~16 anni. Il Ministro della giustizia italiano procede d'ufficio.
Caso 2: Caso 2
Caio, levatrice tradizionale in un paese estero, pratica la clitoridectomia su donne adulte paganti per la pratica, includendo una cittadina italiana residente all'estero. La pratica è effettuata 'a scopo di lucro'. Ricade art. 583-bis primo comma (4-12 anni), più aggravante per lucro (pena aumentata un terzo): pena complessiva fino a ~16 anni. La giurisdizione italiana si estende perché vittima è cittadina italiana.
Domande frequenti
Se la pratica è effettuata con consenso della donna adulta, il reato rimane comunque?
Sì. L'art. 583-bis non contiene scriminante di consenso. L'ordinamento vietà la mutilazione genitale femminile indipendentemente dal consenso, proteggendo l'integrità corporea quale diritto indisponibile. Anche consenso non elimina il reato.
Se un medico pratica escissione parziale per ragioni terapeutiche (es. lesione cancerosa), è reato?
No. L'art. 583-bis primo comma richiede 'in assenza di esigenze terapeutiche'. Se la pratica è necessaria per salvaguardare la salute (tumore, infezione grave, gangrena) e documentata medicamente, ricade eccezione; non è reato.
Se una madre non pratica personalmente ma ordina/costringe la figlia, è responsabile?
Sì. La madre è responsabile per aver determinato/agevolato il fatto. Se un terzo pratica effettivamente, la madre è concorrente nel reato (complicità) e punibile ai sensi dell'art. 110 CP. La pena è medesima del reo principale o ridotta.
Vale la stessa pena se la minore ha 17 anni invece di 10 anni?
La pena base è medesima (4-12 anni con aggravante per minore di 18 anni, aumentata un terzo). Tuttavia, il giudice nella comminazione valuta l'età specifica: mutilazione di bambina molto giovane comporta maggiore disvalore. L'aggravante non differenzia entro la categoria minore.
Se l'italiano pratica la mutilazione all'estero, rischia processo in Italia?
Sì. L'art. 583-bis comma 4 prevede che 'le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia'. Il Ministro della giustizia italiano procede d'ufficio, non su querela privata.
Fonti consultate: 2 fontei verificate