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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 513 - Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell’industria o del commercio→Cod. pen. art. 514 - Articolo 514 Codice Penale: Frodi contro le industrie nazionali→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 512 Codice Penale: Pena accessoria→Articolo 515 Codice Penale: Frode nell’esercizio del commercio→Articolo 511 Codice Penale: Pena per i capi, promotori e organizzatori→Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come g→Articolo 510 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci→Art. 509 c.p.: Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Atti di concorrenza sleale con violenza o minaccia nella gestione di attività commerciale: reclusione 2-6 anni.
Ratio
L'articolo 513-bis affronta una versione aggravata della concorrenza sleale: il legislatore riconosce che quando la competizione commerciale è accompagnata da violenza o minaccia, il danno al mercato e alla vittima è maggiore. La norma protegge sia l'imprenditore minacciato che l'integrità della competizione leale, fondamentale per il funzionamento dell'economia di mercato.
Analisi
Elementi costitutivi: (1) esercizio di attività commerciale, industriale o produttiva da parte dell'autore; (2) atti di concorrenza (riduzione prezzi forzata, sottrazione clienti, sabotaggio); (3) mezzo di violenza o minaccia (fisico o verbale); (4) nesso diretto tra l'atto sleale e la violenza/minaccia. A differenza dell'art. 513, qui non è richiesta la frode bensì la violenza o minaccia. La pena è più grave: 2-6 anni reclusione (non solo multa). Se l'attività riguarda ambito finanziario in parte o totalmente gestito da enti pubblici, la pena è aumentata.
Quando si applica
Esempi: minacciare i clienti di un concorrente perché non comprino da lui; usare violenza contro dipendenti rivali per costringerli a cambiare datore di lavoro; minacciare fornitori di perdere la fornitura se continuano a rifornire il concorrente. Rientra anche il caso in cui un'impresa di costruzioni minaccia cantieri altrui per togliergli appalti pubblici (aggravante per attività finanziaria pubblica).
Connessioni
Distinzione con art. 513 c.p. (turbata libertà industria/commercio): qui l'elemento chiave è la violenza/minaccia usata per scopi concorrenziali, non genericamente per impedire attività. Collegato anche a: art. 635 c.p. (danneggiamento), artt. 581-589 c.p. (violenza personale), art. 610 c.p. (invasione di terreni), legge 192/1998 (disciplina della concorrenza sleale). Se concorrenza accompagnata da reati mafiosi, si applica art. 416-bis c.p.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio dirige una piccola azienda di logistica e minaccia i clienti di un concorrente (Caio), dicendo che se non passano a lui subiranno danni ai loro carichi. Due clienti cambiano fornitore per paura. Tizio è perseguibile per concorrenza sleale con minaccia. La pena è reclusione da 2 a 6 anni. Se tra i clienti minacciati vi è una società con appalti pubblici, scatta l'aggravante.
Caso 2: Caso 2
Sempronio e il suo staff irrompono nei cantieri del competitor Mevio, danneggiano macchinari e minacciano i capocantonieri affinché convincano l'appaltatore a rescindere il contratto con Mevio e assegnare la commessa a Sempronio. Questo è illecita concorrenza aggravata con violenza su cose e minaccia. Se è appalto pubblico, rientra nell'aggravante. La pena è reclusione 2-6 anni.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra art. 513 e art. 513-bis?
Art. 513 punisce turbata libertà industria/commercio con violenza o frode (scopo: impedire attività). Art. 513-bis punisce concorrenza sleale con violenza/minaccia (scopo: danneggiare un concorrente per vantaggio proprio). Pene diverse: art. 513 max 2 anni, art. 513-bis 2-6 anni.
Se minaccio un concorrente via email/chat, è ancora reato penale?
Sì, la minaccia può essere espressa anche per via telematica. Le chat, email, messaggi costituiscono prova della minaccia se inequivocabili. È reato indipendentemente dal mezzo usato.
Cosa significa 'attività finanziaria pubblica' per l'aggravante?
Attività gestita in tutto o in parte dallo Stato o da enti pubblici (es. appalti pubblici, concessioni, progetti infrastrutturali). Se la concorrenza sleale riguarda questi settori, la pena aumenta.
Posso essere punito se solo il mio dipendente mette in atto violenza senza mio ordine?
Se il dipendente agisce su tuo ordine o con tua conoscenza tacita, sei responsabile. Se agisce autonomamente, sei responsabile solo se negligente nella selezione/controllo (responsabilità civilistica, non penale diretta).
Se la minaccia non ha effetto pratico (il cliente non cambia fornitore), è lo stesso reato?
Sì, il reato è consumato quando la minaccia è pronunciata/comunicata con intento di turbare concorrenza. L'effetto pratico non è richiesto per la configurazione del reato, anche se aggrava la valutazione della pena.
Fonti consultate: 2 fontei verificate