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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 190 c.p. – Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capo verso dell’articolo precedente.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 189 - Articolo 189 Codice Penale: Sequestro. (1)→Cod. pen. art. 191 - Art. 191 c.p.: Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o seques→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 188 c.p.: Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo→Art. 192 c.p.: Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dop→Art. 187 c.p.: Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni “→Art. 193 c.p.: Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo→Art. 186 c.p.: Riparazione del danno mediante pubblicazione dell→Art. 194 c.p.: Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal col→Articolo 185 Codice Penale: Restituzioni e risarcimento del danno
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Estende ipoteca legale e sequestro conservativo ai beni della persona civilmente responsabile per determinati crediti.
Ratio legis
L'art. 190 c.p. risponde all'esigenza di rendere concretamente efficace la responsabilità civile derivante da reato quando l'imputato non dispone di un patrimonio sufficiente a soddisfare le pretese creditorie del danneggiato e dell'erario. Senza questa norma, la persona civilmente responsabile, tipicamente il datore di lavoro o il proprietario del veicolo, potrebbe dissipare i propri beni vanificando l'esito favorevole del giudizio penale. Il legislatore ha dunque coordinato le garanzie reali previste per l'imputato con quelle esperibili nei confronti del soggetto civilmente obbligato, assicurando una tutela patrimoniale unitaria.
Analisi
La norma opera per rinvio all'art. 189 c.p., del quale seleziona soltanto i crediti assistiti da garanzia nei confronti della persona civilmente responsabile. Rimangono esclusi i crediti di cui ai numeri 1 e 3, le pene pecuniarie e le spese di mantenimento in carcere, perché hanno natura sanzionatoria pubblica che non può gravare su chi non ha commesso il reato. I crediti ammessi (n. 2: spese di procedimento a favore dello Stato; n. 4: risarcimento del danno; n. 5: restituzione) hanno invece natura indennitaria o risarcitoria, coerente con la posizione del responsabile civile. Per l'ipoteca legale, la norma richiede che le condizioni di iscrivibilità sui beni dell'imputato si verifichino anche rispetto alla persona civilmente responsabile: in sostanza deve esservi una sentenza di condanna passata in giudicato o almeno una pronuncia idonea a fondare l'iscrizione. Per il sequestro conservativo, è necessario che ricorrano le circostanze del secondo capoverso dell'art. 189 c.p., ovvero il fondato timore che la persona civilmente responsabile possa disperdere o alienare i propri beni in pregiudizio dei creditori.
Quando si applica
L'articolo trova applicazione ogniqualvolta nel processo penale sia stata citata o intervenuta una persona civilmente responsabile ai sensi degli artt. 185 c.p. e 83 ss. c.p.p. Situazioni tipiche: l'imprenditore che risponde civilmente per il reato del proprio dipendente; la compagnia assicuratrice chiamata in causa per il sinistro stradale; il proprietario del veicolo condotto da terzo. In tali casi, la parte civile o il pubblico ministero possono richiedere al giudice penale le misure conservative anche sul patrimonio di questi soggetti, previa verifica delle condizioni di legge.
Connessioni normative
L'art. 190 c.p. si collega sistematicamente all'art. 189 c.p. (garanzie sui beni dell'imputato), agli artt. 185-186 c.p. (obbligazione civile derivante da reato e responsabilità solidale), agli artt. 83-89 c.p.p. (responsabile civile nel processo penale) e agli artt. 316-320 c.p.p. (sequestro conservativo). Sul piano civilistico, il coordinamento avviene con gli artt. 2740 e 2828 ss. c.c. in materia di responsabilità patrimoniale e ipoteca legale.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio è dipendente di una società di trasporti e, nell'esercizio delle proprie mansioni, investe con il furgone aziendale Caio, procurandogli lesioni gravi. Nel processo penale a carico di Tizio viene citata come persona civilmente responsabile la società datrice di lavoro. Il legale di Caio, temendo che la società stia cedendo asset prima della sentenza, chiede e ottiene dal giudice penale il sequestro conservativo sui conti correnti aziendali ai sensi dell'art. 190 c.p., limitatamente alle somme corrispondenti al presumibile risarcimento del danno (credito n. 4 dell'art. 189 c.p.).
Sempronio, amministratore di una piccola impresa edile, commette un reato di lesioni colpose ai danni di un operaio durante i lavori. La sentenza di condanna diventa definitiva e il giudice dispone l'iscrizione dell'ipoteca legale sia sull'immobile intestato a Sempronio sia su quello di proprietà della società, civilmente responsabile. L'iscrizione sull'immobile societario è ammessa ex art. 190 c.p. poiché sussistono le medesime condizioni richieste per l'ipoteca sull'imputato e il credito rientra tra quelli coperti (risarcimento del danno e spese processuali a favore dello Stato).
Domande frequenti
Chi è la persona civilmente responsabile nel processo penale?
È il soggetto, persona fisica o giuridica, obbligato per legge o per contratto a rispondere del danno cagionato dall'imputato, pur non avendo commesso il reato. Esempi tipici sono il datore di lavoro per il fatto del dipendente o il proprietario del veicolo per il fatto del conducente.
Quali crediti possono essere garantiti sui beni della persona civilmente responsabile?
Solo quelli indicati ai numeri 2 (spese di procedimento a favore dello Stato), 4 (risarcimento del danno) e 5 (restituzione) dell'art. 189 c.p. Sono escluse le pene pecuniarie e le spese di mantenimento in carcere, che hanno natura strettamente sanzionatoria.
Quali garanzie reali si possono iscrivere sui beni della persona civilmente responsabile?
Le stesse previste dall'art. 189 c.p. per l'imputato: l'ipoteca legale e il sequestro conservativo, ma solo al ricorrere delle rispettive condizioni di legge verificate anche in capo alla persona civilmente responsabile.
L'art. 190 c.p. si applica anche alle compagnie assicurative?
Sì, quando la compagnia è chiamata come responsabile civile nel processo penale (ad esempio per sinistri stradali), può essere soggetta alle garanzie patrimoniali previste dall'art. 190 c.p., nei limiti e alle condizioni ivi stabilite.
Qual è la differenza tra l'art. 190 c.p. e l'art. 190 c.p.p.?
Sono norme completamente distinte: l'art. 190 del Codice Penale riguarda le garanzie patrimoniali sui beni della persona civilmente responsabile; l'art. 190 del Codice di Procedura Penale disciplina invece il diritto alla prova delle parti nel processo, stabilendo le modalità di ammissione delle prove.
Fonti consultate: 1 fonte verificate