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Testo dell'articoloVigente
Art. 146 c.p. – Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48 ;
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48 ;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48 .
In sintesi
Indice dei contenuti
Sospensione obbligatoria dell'esecuzione penale per donne incinte, madri di neonati e condannati con gravi patologie incompatibili con la detenzione.
Ratio
L'art. 146 c.p. esprime il principio per cui l'esecuzione della pena non può avvenire in condizioni che ledano diritti fondamentali della persona: la tutela della maternità, la salute del neonato e la dignità del condannato gravemente malato prevalgono sull'immediata attuazione della pretesa punitiva statale. Il rinvio è obbligatorio, il che distingue la norma dall'art. 147 c.p. che prevede invece un differimento facoltativo.
Analisi
Il primo comma individua tre ipotesi distinte. Le prime due (donna incinta e madre di infante infrannuale) tutelano il legame biologico e affettivo nelle fasi più delicate della vita del minore. La terza ipotesi, introdotta per far fronte all'emergenza AIDS e poi estesa ad altre patologie gravi, richiede un duplice accertamento: l'incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione e la fase terminale della malattia, non più responsiva alle terapie. L'accertamento avviene nelle forme dell'art. 286-bis, comma 2, c.p.p., che prevede perizia medica. Il secondo comma disciplina le cause di revoca o di mancata operatività del differimento per le ipotesi nn. 1) e 2): l'interruzione di gravidanza o l'evento relativo al figlio devono essere avvenuti da oltre due mesi, a tutela di un margine temporale di stabilizzazione.
Quando si applica
La norma si applica ogni qual volta il giudice o il pubblico ministero, in fase esecutiva, debba dar corso a una pena detentiva nei confronti di una donna in stato di gravidanza accertato, di una madre il cui figlio non abbia ancora compiuto un anno di età, oppure di un condannato affetto da AIDS conclamata, grave deficienza immunitaria o altra malattia particolarmente grave certificata nelle forme di legge. Non si applica in caso di pene pecuniarie né, per le madri, quando ricorra una delle cause di revoca previste al secondo comma.
Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 147 c.p. (rinvio facoltativo), con l'art. 275, comma 4-bis, c.p.p. (divieto di custodia cautelare in carcere per donne incinte o madri di infanti), con l'art. 286-bis c.p.p. (misure cautelari: condizioni di salute incompatibili con la custodia), con l'art. 11 ord. penit. (tutela della salute in carcere) e con l'art. 47-ter ord. penit. (detenzione domiciliare per madri e per detenuti in gravi condizioni di salute).
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio è stato condannato a tre anni di reclusione. Prima dell'ordine di esecuzione, risulta affetto da una grave patologia oncologica in stadio terminale, certificata dal servizio sanitario penitenziario come non più responsiva alle terapie: il pubblico ministero è obbligato a differire l'esecuzione.
Caia, condannata a due anni di reclusione, è in stato di gravidanza al momento in cui deve essere emesso l'ordine di esecuzione: l'esecuzione è automaticamente differita fino al decorso di almeno due mesi dal parto, salva la ricorrenza di una causa di revoca.
Sempronia ha beneficiato del differimento in quanto madre di un figlio di sei mesi. Il figlio viene successivamente affidato in via definitiva ai servizi sociali. Trascorsi oltre due mesi dall'affidamento, il differimento è revocato e l'esecuzione riprende il suo corso.
Domande frequenti
Il rinvio ex art. 146 c.p. si applica anche alle pene pecuniarie?
No. La norma limita espressamente il proprio ambito alle pene non pecuniarie, ossia alle pene detentive (reclusione e arresto). Le pene pecuniarie seguono il loro ordinario regime esecutivo.
Fino a quando è sospesa l'esecuzione per la madre di un neonato?
Il differimento opera finché il figlio non compie un anno di età. Cessa prima se ricorre una delle cause di revoca previste dal secondo comma (morte, abbandono, affidamento a terzi o decadenza dalla potestà), a condizione che l'evento si sia verificato da oltre due mesi.
Qual è la differenza tra il rinvio obbligatorio (art. 146) e quello facoltativo (art. 147 c.p.)?
Nell'art. 146 c.p. la legge impone al giudice o al pubblico ministero di differire l'esecuzione: non vi è margine di discrezionalità. Nell'art. 147 c.p. il differimento è rimesso alla valutazione dell'autorità competente, che pondera le circostanze del caso concreto.
Chi certifica l'incompatibilità della malattia con lo stato di detenzione?
La certificazione è rilasciata dal servizio sanitario penitenziario o esterno, secondo le modalità previste dall'art. 286-bis, comma 2, c.p.p. È necessario che la malattia si trovi in una fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti e alle terapie disponibili.
Il differimento impedisce l'applicazione di misure alternative alla detenzione?
No: il differimento e le misure alternative sono istituti distinti. Il tribunale di sorveglianza può concedere, ricorrendone i presupposti, la detenzione domiciliare o altre misure alternative anche in favore dei soggetti che avrebbero diritto al rinvio obbligatorio, spesso come soluzione più stabile rispetto alla mera sospensione dell'esecuzione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate