Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 133-ter c.p. – Pagamento rateale della multa o dell’ammenda
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta . Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 133-bis - bis c.p.: Condizioni economiche del reo; valutazione ag→Cod. pen. art. 134 - Articolo 134 Codice Penale: Computo delle pene→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 133 c.p.: Gravità del reato: valutazione agli effetti della→Art. 132 c.p.: Potere discrezionale del giudice nell’applicazion→Art. 135 c.p.: Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive→Articolo 131 Codice Penale: Reato complesso. Procedibilità di ufficio→Articolo 136 Codice Penale: Modalità di conversione di pene pecuniarie→Articolo 130 Codice Penale: Istanza della persona offesa→Articolo 137 Codice Penale: Custodia cautelare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può dilazionare il pagamento di multa o ammenda in 3-30 rate mensili, non inferiori a 15 euro ciascuna.
Ratio
L'art. 133-ter c.p. persegue un duplice scopo: garantire l'effettività della sanzione pecuniaria anche nei confronti di soggetti privi di liquidità immediata, ed evitare che l'impossibilità di pagare in un'unica soluzione si traduca de facto in una impunità o in una conversione della pena pecuniaria in quella detentiva. La norma esprime il principio di proporzionalità e di individualizzazione della pena, già presente nell'art. 133 c.p.
Analisi
La disposizione attribuisce al giudice un potere discrezionale: il termine «può» indica che la rateizzazione non è automatica, ma deve essere valutata caso per caso sulla base delle condizioni economiche del condannato. Il giudice la dispone contestualmente alla sentenza di condanna o al decreto penale di condanna. Il numero di rate (da 3 a 30) e il loro importo concreto sono determinati dal giudice entro i limiti di legge, con l'unico vincolo che nessuna rata scenda sotto i 15 euro. Il condannato conserva la facoltà di saldare il debito residuo in qualsiasi momento con un pagamento unico, il che tutela sia il suo interesse a liberarsi prima della pena, sia quello dell'erario a riscuotere l'intera somma senza attese.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente alle pene pecuniarie principali: la multa (prevista per i delitti) e l'ammenda (prevista per le contravvenzioni). Non si estende alle sanzioni pecuniarie accessorie né alle spese processuali. Presupposto è la condanna definitiva o il decreto penale; non trova applicazione nelle fasi cautelari o in sede di misure alternative.
Connessioni
L'art. 133-ter va letto in coordinamento con l'art. 133-bis c.p., che disciplina i criteri di commisurazione della pena pecuniaria in relazione alle condizioni economiche del reo, e con gli artt. 136 e 102 c.p., che regolano rispettivamente la conversione della multa o ammenda non pagata e il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive. Rileva inoltre l'art. 660 c.p.p., che regola l'esecuzione delle pene pecuniarie.
Domande frequenti
Chi decide se applicare la rateizzazione della multa o dell'ammenda?
È il giudice penale a valutare discrezionalmente se concedere la rateizzazione, tenendo conto delle condizioni economiche del condannato. Il beneficio non è automatico e deve essere espressamente disposto nella sentenza o nel decreto penale.
Qual è il numero minimo e massimo di rate previste dalla legge?
La legge fissa un minimo di 3 rate mensili e un massimo di 30. All'interno di questa forbice il giudice stabilisce il numero più adeguato alla situazione economica del condannato, fermo restando che ogni rata non può essere inferiore a 15 euro.
Cosa succede se il condannato non paga una o più rate?
Il mancato pagamento delle rate può comportare la conversione della pena pecuniaria residua in pena detentiva o in lavoro sostitutivo, secondo le regole previste dagli artt. 136 c.p. e seguenti, su iniziativa del pubblico ministero in sede esecutiva.
È possibile pagare tutto in anticipo rispetto al piano di rateizzazione?
Sì. L'art. 133-ter c.p. riconosce espressamente al condannato la facoltà di estinguere in qualsiasi momento l'intera pena pecuniaria residua mediante un unico pagamento, senza necessità di autorizzazione giudiziale.
La rateizzazione si applica anche alle spese processuali o alle sanzioni amministrative?
No. L'art. 133-ter riguarda esclusivamente la multa (pena per i delitti) e l'ammenda (pena per le contravvenzioni). Le spese processuali e le sanzioni di natura amministrativa seguono regole proprie e non rientrano nell'ambito di applicazione di questa norma.
Fonti consultate: 1 fonte verificate