Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 83 c.p. (Evento diverso da quello voluto dall’agente)

In vigore dal 1° luglio 1931

Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati.

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In sintesi

  • L'art. 83 c.p. disciplina l'aberratio delicti: l'agente vuole commettere un reato ma, per errore nell'uso dei mezzi o altra causa, ne realizza uno diverso.
  • La responsabilità per l'evento non voluto è ammessa solo a titolo di colpa e solo se la legge prevede quel fatto come delitto colposo.
  • Se si realizzano entrambi gli eventi (quello voluto e quello non voluto) si applicano le norme sul concorso di reati.
  • La norma si distingue dall'aberratio ictus (art. 82 c.p.), che riguarda l'errore sul soggetto passivo, non sul tipo di evento.
  • Presupposto implicito è che l'evento diverso non sia stato voluto neppure nella forma del dolo eventuale.
Indice dei contenuti

Chi causa per errore un evento diverso da quello voluto risponde a titolo di colpa, se quel fatto è previsto come delitto colposo.

Ratio

L'art. 83 c.p. risolve il problema del disvalore penale quando la condotta dolosa produce conseguenze obiettivamente diverse da quelle perseguite dall'agente. Il legislatore del 1930 ha scelto di non lasciare impunito l'evento effettivamente causato, ancorando però la responsabilità alla colpa: ciò evita di punire come dolosi fatti in cui manca il necessario collegamento psicologico tra volontà e risultato.

Analisi

Il meccanismo della norma si articola in tre condizioni: (i) l'agente deve aver voluto un determinato evento delittuoso; (ii) per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa sopravvenuta deve realizzarsi un evento diverso da quello voluto; (iii) tale evento diverso deve essere previsto dalla legge come delitto colposo, altrimenti nessuna responsabilità è configurabile. L'espressione «altra causa» è interpretata estensivamente dalla dottrina, ricomprendendo deviazioni del nesso causale non imputabili a errore tecnico ma comunque estranee alla rappresentazione dell'agente. Il secondo comma disciplina l'ipotesi plurioffensiva: quando si verificano sia l'evento voluto sia quello non voluto, i due reati concorrono formalmente o materialmente secondo le regole generali (artt. 81 ss. c.p.).

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che: l'agente ha posto in essere una condotta diretta a realizzare un reato; l'evento concretamente prodotto è oggettivamente diverso (non solo per modalità, ma per natura giuridica); esiste un delitto colposo corrispondente previsto dal codice o da leggi speciali. Se l'evento non voluto integra solo un illecito contravvenzionale o civile, la clausola di incriminazione colposa non ricorre e il fatto resta privo di rilevanza penale ai sensi di questa norma.

Connessioni

L'art. 83 c.p. si legge in coordinamento con: art. 82 c.p. (aberratio ictus, errore sul soggetto passivo); artt. 43 e 61 n. 3 c.p. (nozione di colpa e colpa con previsione); artt. 81 ss. c.p. (concorso di reati, rilevanti per il secondo comma); art. 40 c.p. (nesso di causalità, che deve comunque sussistere tra condotta ed evento diverso).

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio esplode un colpo di arma da fuoco contro un bene mobile altrui per danneggiarlo, ma il proiettile devia e ferisce Caio che si trovava nelle vicinanze: Tizio non risponde di tentato danneggiamento doloso, bensì di lesioni personali colpose, ricorrendo i presupposti dell'art. 83 c.p.

Sempronio lancia un oggetto contundente intendendo colpire una finestra, ma l'oggetto rimbalza e attinge Caio causandogli lesioni: anche qui si configura l'aberratio delicti, con responsabilità a titolo colposo per le lesioni, sempre che non emergano elementi di dolo eventuale. Se la finestra risulta altresì danneggiata, i due reati concorrono ai sensi del secondo comma.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra aberratio delicti e aberratio ictus?

L'aberratio ictus (art. 82 c.p.) si verifica quando l'errore riguarda la persona offesa: l'agente vuole colpire Tizio e colpisce Caio, commettendo lo stesso tipo di reato su un soggetto diverso. L'aberratio delicti (art. 83 c.p.) riguarda invece l'evento: l'agente vuole un certo tipo di fatto criminoso e ne realizza uno di natura diversa.

Se l'evento non voluto non è previsto come delitto colposo, l'agente è punibile?

No. L'art. 83 c.p. richiede espressamente che il fatto sia «preveduto dalla legge come delitto colposo». Se non esiste una corrispondente fattispecie colposa, la responsabilità penale per l'evento non voluto non può essere affermata in base a questa norma.

L'aberratio delicti si applica anche alle contravvenzioni?

No. La norma fa riferimento esclusivo ai delitti colposi. Se l'evento non voluto integra solo una contravvenzione, l'art. 83 c.p. non opera; eventuali responsabilità andrebbero valutate su altre basi normative.

Cosa succede se si realizzano sia l'evento voluto sia quello non voluto?

Il secondo comma dell'art. 83 c.p. prevede l'applicazione delle regole sul concorso di reati. L'agente risponderà del delitto doloso per l'evento voluto e del delitto colposo per l'evento non voluto, con cumulo sanzionatorio secondo le norme generali.

È necessario che l'errore sia colposo per applicare l'art. 83 c.p.?

La norma non richiede che l'errore in sé sia qualificabile come colposo: ciò che conta è che l'evento diverso sia oggettivamente riconducibile alla condotta dell'agente e che quel tipo di evento sia previsto come delitto colposo. La colpa funge da titolo di imputazione soggettiva dell'evento non voluto, indipendentemente dalla natura dell'errore originario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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