Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il 1° luglio 2026 l’ARAN e tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto hanno sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. È un contratto anomalo, e conviene dirlo subito: copre solo la parte economica, si autodefinisce «anticipazione» e lascia aperto il negoziato su tutto il resto. Ma è anche l’unico dei quattro rinnovi 2025-2027 del pubblico impiego ad avere superato la fase dell’ipotesi: gli aumenti sono dovuti, non promessi. Questa guida riporta le tabelle del testo firmato — tutte e diciotto — e spiega che cosa cambia davvero nel cedolino di un docente, di un ATA, di un tecnico universitario, di un ricercatore e di un docente AFAM.

Che cosa è stato firmato, e che cosa no

Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

Il contratto si autodefinisce, già nel titolo, anticipazione economica. L’art. 2, comma 1 è esplicito: regola «alcuni aspetti del trattamento economico» del triennio 2025-2027 e «il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa». La dichiarazione congiunta in calce al testo elenca ciò che resta aperto: relazioni sindacali, disciplina del rapporto di lavoro di tutto il personale (comprese le aziende ospedaliero-universitarie) e la tutela legale di chi subisce aggressioni sul luogo di lavoro.

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La distinzione è sostanziale. Il testo del 1° luglio 2026 dispone gli incrementi degli stipendi tabellari e di alcune indennità fisse, e nulla più: non tocca orario, ferie, permessi, mobilità, procedimento disciplinare, lavoro agile (con una sola eccezione, di cui si dirà). Per tutte queste materie continua ad applicarsi il CCNL 23 dicembre 2025, che ha chiuso il triennio 2022-2024, e prima ancora il CCNL 18 gennaio 2024 per il triennio 2019-2021.

L’unica novità normativa è all’art. 3, e riguarda il buono pasto: nelle università e negli enti di ricerca, per verificare i requisiti di erogazione, le ore della giornata svolta in lavoro agile valgono quanto le ore ordinarie che il dipendente avrebbe svolto in presenza. È una riga sola, ma risolve un contenzioso diffuso.

A chi si applica

L’art. 1 delimita quattro settori, ciascuno con un proprio blocco di articoli e di tabelle:

  • Istituzioni scolastiche ed educative — scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, istituzioni educative e ogni altro tipo di scuola statale (artt. 4-7, tabelle A1-A5);
  • Università e aziende ospedaliero-universitarie (artt. 8-11, tabelle B1-B4);
  • Enti di ricerca, compresa l’Agenzia Spaziale Italiana (artt. 12-15, tabelle C1-C6);
  • AFAM — Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, ISIA, Conservatori e Istituti superiori di studi musicali (artt. 16-18, tabelle D1-D6).

Si applica sia al personale a tempo indeterminato sia a quello a tempo determinato. Per il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le discipline speciali dei d.lgs. 433 e 434 del 1996.

Quanto aumenta: il quadro per settore

Le medie diffuse dall’ARAN — 137 euro di comparto, 143 per i docenti di scuola — sono utili per il dibattito pubblico ma non compaiono in nessuna tabella del contratto. Gli importi effettivi sono questi, presi agli estremi di ciascuna scala a regime dal 1° gennaio 2027:

Valori in euro per 13 mensilità, a regime dal 1° gennaio 2027. Il minimo corrisponde alla prima fascia di anzianità del profilo meno retribuito, il massimo all’ultima fascia del profilo più alto.
Settore e profilo Incremento minimo mensile Incremento massimo mensile
Scuola — ATA (collaboratori → funzionari/EQ) 85,77 194,57
Scuola — docenti (infanzia/primaria → laureati II grado) 110,16 185,38
Università — aree (operatori → elevate professionalità) 117,34 158,02
Università — tecnologi a tempo indeterminato 326,87 522,00
Enti di ricerca — livelli VIII→IV 124,01 171,20
Enti di ricerca — ricercatori e tecnologi (liv. III→I) 155,06 463,35
AFAM — personale (operatori → elevate qualificazioni) 91,31 223,75
AFAM — docenti di prima fascia e ricercatori 120,27 226,54

La forbice è ampia perché il contratto agisce su scale di anzianità molto lunghe: nella scuola le fasce sono sei (0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, da 35 anni), negli enti di ricerca sette, all’AFAM sette. Le cifre più alte dei tecnologi universitari e dei dirigenti di ricerca non sono un privilegio: partono da retribuzioni tabellari molto superiori, e nel caso dei tecnologi incorporano un riallineamento con decorrenza 1° marzo 2026.

Le tre tranche e gli arretrati

Gli aumenti hanno tre decorrenze: 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027. La seconda tranche vale in quasi tutti i casi il doppio della prima; la terza aggiunge un ulteriore scatto, che per alcuni profili — gli operatori ATA in particolare — è sproporzionatamente più alto degli altri.

Poiché la firma è arrivata a metà 2026, il periodo dal 1° gennaio 2025 al mese di prima applicazione è arretrato. L’ARAN ha stimato importi da circa 815 a circa 1.250 euro calcolati al 30 giugno 2026, a seconda del profilo e dell’anzianità. Sono importi lordi e vanno letti al netto dello scomputo dell’indennità di vacanza contrattuale.

Un punto che genera molte contestazioni al primo cedolino: gli incrementi indicati nelle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. Gli artt. 4, 8, 12 e 16 del contratto, ciascuno per il proprio settore, dispongono che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Quell’anticipazione viene quindi scomputata: chi la percepiva da mesi vede in busta paga la differenza, non l’intero importo di tabella.

Le indennità che cambiano

Oltre al tabellare, il contratto interviene su un elenco chiuso di indennità fisse, tutte con decorrenza 1° gennaio 2027:

Tutte le decorrenze sono al 1° gennaio 2027.
Settore Voce Incremento Valore rideterminato
Scuola Retribuzione professionale docenti (RPD) da 5,30 a 8,30 al mese da 210,40 a 328,60 al mese
Scuola Indennità di direzione DSGA — parte fissa 197,10 annui 3.229,00 annui
Scuola Compenso individuale accessorio ATA (CIA) da 5,80 a 7,10 al mese da 94,60 a 116,60 al mese
Università Indennità di Ateneo da 59,40 a 129,00 annui da 1.705,76 a 3.706,20 annui
Enti di ricerca Indennità di Ente da 179,00 a 313,80 annui
Enti di ricerca Indennità di valorizzazione professionale da 5,90 a 8,20 al mese
AFAM RPD e retribuzione professionale ricercatori da 8,60 a 13,00 al mese da 156,32 a 364,92 al mese
AFAM Retribuzione di posizione parte fissa (EQ) 206,50 annui 5.368,53 annui
AFAM Compenso individuale accessorio da 7,50 a 8,30 al mese da 123,40 a 135,28 al mese

Va segnalata un’asimmetria: le indennità si muovono solo nel 2027, mentre il tabellare cresce in tre tempi. Nel 2025 e nel 2026, quindi, l’aumento è interamente tabellare.

La una tantum di 110 euro per il personale ATA

L’art. 7 introduce un emolumento una tantum di 110,00 euro, riservato al solo personale ATA, da corrispondere nel mese di gennaio 2027. Spetta a chi è in servizio nell’anno scolastico 2025-2026 con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. Per i contratti a termine occorre che il rapporto sia iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non sia cessato anticipatamente; in caso di part-time l’importo è proporzionato alla percentuale.

L’emolumento è espressamente escluso dagli effetti sugli altri istituti (art. 5): non entra nel calcolo della tredicesima, del TFR o della pensione. La copertura viene dalle risorse dell’art. 1, comma 612 della legge 234/2021, nella misura dello 0,55% del monte salari 2018.

Le schede di dettaglio

Ogni tabella del contratto è analizzata in una scheda dedicata, con gli importi per fascia di anzianità e i calcoli di conversione in busta paga.

Scuola: tabelle stipendiali dei docenti · quanto arriva davvero in busta paga · simulazione per anzianità · aumenti del personale ATA · la una tantum ATA · arretrati · RPD · indennità DSGA · CIA.

Università: aumenti del personale tecnico-amministrativo · tecnologi · CEL · indennità di Ateneo · straordinario · buono pasto in lavoro agile.

Enti di ricerca e AFAM: livelli IV-VIII · ricercatori e tecnologi · indennità di Ente · AFAM · docenti AFAM di prima fascia · RPD e RPR dell’AFAM.

Trasversali: che cosa manca al contratto · perché l’aumento in busta paga è più basso della tabella.

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è già in vigore?

Sì. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali, che sono fermi allo stadio di ipotesi, qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici vincolati e automatici entro 30 giorni dalla stipulazione.

Di quanto aumenta lo stipendio di un docente?

Dipende dall’ordine di scuola e dalla fascia di anzianità. A regime dal 1° gennaio 2027 l’incremento del solo tabellare va da 110,16 euro al mese per un docente di infanzia o primaria nella fascia 0-8 anni a 185,38 euro per un docente laureato di scuola secondaria di II grado con oltre 35 anni di servizio. La media ARAN di 143 euro sta in mezzo, ma non compare in nessuna tabella.

Quando arrivano gli arretrati?

Il contratto è stato firmato il 1° luglio 2026 e l’art. 2, comma 4 dà 30 giorni alle amministrazioni per applicare gli istituti economici automatici. Gli arretrati stimati da ARAN vanno da circa 815 a circa 1.250 euro lordi calcolati al 30 giugno 2026, importo che varia con il profilo e l’anzianità e da cui va detratta l’indennità di vacanza contrattuale già percepita.

Perché in busta paga vedo meno di quanto dice la tabella?

Perché gli incrementi assorbono l’anticipazione prevista dall’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001, erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 207/2024. Chi percepiva quell’indennità di vacanza contrattuale vede accreditata solo la differenza rispetto al nuovo tabellare.

La una tantum di 110 euro spetta anche ai docenti?

No. L’art. 7 la riserva al personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2025-2026, e la corrisponde nel mese di gennaio 2027. Ai supplenti spetta se il contratto è annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non cessato anticipatamente; in part-time è proporzionata.

Che cosa resta da negoziare?

Tutta la parte normativa. L’art. 2, comma 1 e la dichiarazione congiunta finale indicano che il negoziato prosegue su relazioni sindacali, disciplina del rapporto di lavoro di tutto il personale (comprese le aziende ospedaliero-universitarie), tutela legale del personale che subisce aggressioni e destinazione di eventuali risorse aggiuntive di legge.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) è stato sottoscritto in via definitiva il 1° luglio 2026: non è una ipotesi, è già esigibile.
  • Riguarda circa 1,2 milioni di lavoratori: scuola statale, università e AOU, enti di ricerca, istituzioni AFAM.
  • L’incremento medio a regime dal 1° gennaio 2027 è di 137 euro lordi per 13 mensilità di comparto e 143 euro per i docenti di scuola, ma il valore effettivo dipende da fascia di anzianità, ordine di scuola e settore: si va da circa 86 a circa 195 euro di solo tabellare.
  • Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 2025, 2026 e 2027 in tre tranche: gli arretrati stimati da ARAN vanno da circa 815 a 1.250 euro al 30 giugno 2026.
  • Al solo personale ATA spetta anche una una tantum di 110 euro a gennaio 2027 (art. 7).
  • Gli incrementi assorbono l’indennità di vacanza contrattuale già percepita: in busta paga si vede la differenza, non l’intero importo di tabella.

Domande frequenti

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è già in vigore?

Sì. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali, che sono fermi allo stadio di ipotesi, qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici vincolati e automatici entro 30 giorni dalla stipulazione.

Di quanto aumenta lo stipendio di un docente?

Dipende dall’ordine di scuola e dalla fascia di anzianità. A regime dal 1° gennaio 2027 l’incremento del solo tabellare va da 110,16 euro al mese per un docente di infanzia o primaria nella fascia 0-8 anni a 185,38 euro per un docente laureato di scuola secondaria di II grado con oltre 35 anni di servizio. La media ARAN di 143 euro sta in mezzo, ma non compare in nessuna tabella.

Quando arrivano gli arretrati?

Il contratto è stato firmato il 1° luglio 2026 e l’art. 2, comma 4 dà 30 giorni alle amministrazioni per applicare gli istituti economici automatici. Gli arretrati stimati da ARAN vanno da circa 815 a circa 1.250 euro lordi calcolati al 30 giugno 2026, importo che varia con il profilo e l’anzianità e da cui va detratta l’indennità di vacanza contrattuale già percepita.

Perché in busta paga vedo meno di quanto dice la tabella?

Perché gli incrementi assorbono l’anticipazione prevista dall’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001, erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 207/2024. Chi percepiva quell’indennità di vacanza contrattuale vede accreditata solo la differenza rispetto al nuovo tabellare.

La una tantum di 110 euro spetta anche ai docenti?

No. L’art. 7 la riserva al personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2025-2026, e la corrisponde nel mese di gennaio 2027. Ai supplenti spetta se il contratto è annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non cessato anticipatamente; in part-time è proporzionata.

Che cosa resta da negoziare?

Tutta la parte normativa. L’art. 2, comma 1 e la dichiarazione congiunta finale indicano che il negoziato prosegue su relazioni sindacali, disciplina del rapporto di lavoro di tutto il personale (comprese le aziende ospedaliero-universitarie), tutela legale del personale che subisce aggressioni e destinazione di eventuali risorse aggiuntive di legge.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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