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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2934 c.c. – Estinzione dei diritti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

In sintesi

  • La prescrizione è il modo di estinzione dei diritti per il mancato esercizio prolungato nel tempo da parte del titolare.
  • Il termine prescrizionale è stabilito dalla legge e varia in base al tipo di diritto (ordinaria, breve, presuntiva).
  • L'inerzia del titolare costituisce il presupposto oggettivo della prescrizione.
  • Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili, come i diritti della personalità e i diritti di status.
  • Restano esclusi anche gli altri diritti espressamente indicati come imprescrittibili dalla legge.
Indice dei contenuti

La prescrizione come modo di estinzione dei diritti

L'articolo 2934 del Codice Civile apre il Titolo V del Libro VI dedicato alla prescrizione e alla decadenza, definendo l'istituto in termini essenziali: ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione estintiva risponde a un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici: l'ordinamento non può tollerare che pretese restino sospese all'infinito, perché ciò genererebbe incertezza nelle relazioni economiche, difficoltà probatorie crescenti man mano che il tempo trascorre e un costante stato di soggezione del debitore. Il decorso del tempo, unito all'inerzia del titolare, consente quindi al soggetto passivo di liberarsi dal vincolo giuridico. La norma costituisce il principio generale a cui si ricollegano numerose disposizioni speciali, sia codicistiche sia contenute in leggi di settore (lavoro, tributi, previdenza), che modulano il termine prescrizionale in funzione della natura del diritto e degli interessi coinvolti.

I presupposti: inerzia e decorso del tempo

Due sono gli elementi costitutivi: il tempo stabilito dalla legge e l'inerzia del titolare. Quanto al primo, il codice prevede una prescrizione ordinaria decennale (art. 2946) e numerose prescrizioni brevi: cinque anni per il risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, due anni per il risarcimento da sinistro stradale (oggi cinque ai sensi della normativa speciale), tre anni per molti rapporti commerciali, oltre alle prescrizioni presuntive che operano in materia di crediti professionali e commerciali minori. L'inerzia consiste nel mancato compimento di atti idonei a far valere il diritto: una semplice richiesta di pagamento, ad esempio, costituisce in mora il debitore e interrompe la prescrizione ai sensi dell'articolo 2943. Tizio, creditore di Caio per una fornitura, perde il diritto al pagamento se per oltre dieci anni non invia alcuna richiesta scritta né intraprende azioni giudiziarie, dato che la sua inerzia si è protratta per l'intero termine ordinario senza alcun atto interruttivo.

I diritti imprescrittibili

Il secondo comma esclude dalla prescrizione due categorie di diritti: i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. Sono indisponibili, e quindi imprescrittibili, i diritti della personalità (nome, immagine, riservatezza, identità personale), i diritti di stato e di famiglia (filiazione, cittadinanza, qualità di erede), il diritto agli alimenti come diritto in sé considerato, l'azione di nullità del contratto ex art. 1422 c.c. Sono altresì imprescrittibili l'azione di petizione di eredità e la facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione. La ragione è duplice: tali diritti non possono essere oggetto di rinuncia, e dunque non possono nemmeno estinguersi per il mero non uso.

Distinzione dalla decadenza e funzione sistematica

Diversa è la decadenza, istituto affine ma autonomo, caratterizzato dalla natura perentoria del termine, dall'impossibilità di interruzione o sospensione (salvo i casi previsti dalla legge o dalle parti per termini convenzionali su diritti disponibili) e dalla possibilità di essere rilevata d'ufficio dal giudice quando posta a tutela di interessi indisponibili. È importante non confondere prescrizione e decadenza: la prima estingue il diritto in seguito all'inerzia protratta, la seconda preclude l'esercizio di una facoltà entro un termine prefissato indipendentemente dalla situazione soggettiva del titolare. Sotto il profilo processuale la prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata e non è rilevabile d'ufficio, mentre il giudice deve attenersi alla prospettazione delle parti.

Domande frequenti

Quando inizia a decorrere la prescrizione di un diritto?

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 del Codice Civile, quindi dal momento in cui il titolare ha la possibilità giuridica di esercitarlo.

Quali sono i termini di prescrizione più comuni?

Il termine ordinario è di dieci anni; sono previsti termini brevi (cinque anni per il risarcimento da illecito extracontrattuale, due anni per il risarcimento da sinistro stradale, tre anni per le retribuzioni periodiche) e presuntive.

Quali diritti non si prescrivono mai?

Non si prescrivono i diritti indisponibili come i diritti della personalità, di stato e di famiglia, l'azione di nullità contrattuale e tutti i diritti che la legge dichiara espressamente imprescrittibili.

La prescrizione opera automaticamente?

No, la prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata: il giudice non può rilevarla d'ufficio. Senza eccezione del debitore il diritto resta esercitabile anche dopo il decorso del termine.

Come si interrompe la prescrizione?

La prescrizione si interrompe con la notifica di un atto giudiziario, con qualunque atto idoneo a costituire in mora il debitore (raccomandata di messa in mora) o con il riconoscimento del diritto da parte del debitore stesso.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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