Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2913 c.c. Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

In vigore dal 19/04/1942

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

In sintesi

  • Disciplina l'inefficacia degli atti di alienazione dei beni pignorati.
  • Gli atti di disposizione non hanno effetto verso il creditore pignorante.
  • L'inefficacia opera anche verso gli altri creditori intervenuti nell'esecuzione.
  • L'atto resta valido tra le parti (inefficacia relativa, non nullità).
  • Sono salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
  • Norma di chiusura del sistema esecutivo che garantisce la stabilità del pignoramento.
Indice dei contenuti

L'articolo 2913 e la stabilità del pignoramento

L'articolo 2913 del Codice Civile costituisce uno snodo fondamentale del diritto dell'esecuzione forzata, perché stabilisce il regime degli atti di alienazione compiuti dal debitore dopo che il bene è stato pignorato. La norma è ispirata a un'esigenza di tutela effettiva del creditore procedente: senza una regola di inefficacia degli atti di disposizione, il pignoramento sarebbe agevolmente eluso, perché il debitore potrebbe trasferire il bene a terzi e svuotare la garanzia patrimoniale prima della vendita forzata.

La struttura della norma: inefficacia relativa

La disposizione stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento. Si tratta di una inefficacia relativa, e non di una nullità: l'atto è valido e produttivo di effetti tra le parti che lo hanno stipulato, ma non è opponibile a coloro che hanno aggredito il bene in via esecutiva. Se Tizio ha pignorato un'autovettura di Caio e Caio la vende a Sempronio, la vendita è valida tra Caio e Sempronio (Sempronio ne diventa proprietario nei rapporti interni), ma Tizio può ugualmente procedere all'espropriazione come se la vendita non fosse mai avvenuta.

L'estensione ai creditori intervenuti

L'inefficacia opera non solo verso il creditore che ha attivato l'esecuzione, ma anche verso tutti i creditori che intervengono nel procedimento esecutivo ai sensi degli articoli 525 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Questa estensione tutela il concorso tra creditori e garantisce che il ricavato della vendita forzata possa essere distribuito tra tutti i legittimati, indipendentemente dal fatto che siano stati i promotori originari dell'esecuzione.

La salvezza del possesso di buona fede

Il legislatore prevede una rilevante eccezione: sono salvi gli effetti del possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri. La regola si coordina con l'articolo 1153 c.c., secondo cui chi acquista in buona fede un bene mobile non registrato dal possessore non proprietario ne acquista la proprietà. Se Sempronio acquista in buona fede una collezione di libri pignorata, ignorando il vincolo, e ne ottiene il possesso, può opporre il proprio acquisto al creditore. La buona fede deve sussistere al momento della consegna ed è presunta ai sensi dell'articolo 1147 c.c.

Coordinamento con il sistema della pubblicità

Per i beni immobili e per i mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili), l'inefficacia opera senza eccezioni a partire dalla trascrizione del pignoramento nei registri pubblici. Da quel momento, qualunque acquirente è considerato a conoscenza del vincolo e non può invocare la buona fede. La trascrizione del pignoramento immobiliare nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 2693 c.c., svolge quindi una funzione di pubblicità dichiarativa che tutela il creditore procedente. Se Tizio pignora l'appartamento di Caio e trascrive il pignoramento, l'eventuale vendita a Sempronio sarà sempre inefficace verso Tizio, anche se Sempronio dichiari di aver ignorato il vincolo.

Profili operativi e tutela del terzo

Sul piano pratico, il terzo che intenda acquistare un bene del debitore esecutato deve sempre verificare lo stato delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli: per gli immobili la consultazione dei registri immobiliari, per i veicoli l'interrogazione del PRA, per gli aeromobili e le navi i rispettivi registri. La buona fede, infatti, presuppone una diligenza minima nell'accertamento della libera disponibilità del bene da parte del venditore. Per i beni mobili non registrati, invece, è la consegna materiale al terzo acquirente a determinare il momento in cui si consolida la tutela della buona fede, secondo l'impostazione tradizionale della regola "possesso vale titolo".

Domande frequenti

Cosa significa che l'atto di vendita è inefficace verso il creditore?

Significa che l'atto, pur valido tra venditore e acquirente, non è opponibile al creditore che ha pignorato il bene. Il creditore può procedere all'espropriazione come se la vendita non fosse mai avvenuta, ignorando il trasferimento di proprietà al terzo.

L'acquirente in buona fede di un bene pignorato perde sempre il bene?

No, se si tratta di un bene mobile non iscritto in pubblici registri, l'acquirente in buona fede conserva il bene ai sensi del combinato disposto degli articoli 2913 e 1153 c.c. Per gli immobili e i mobili registrati, invece, la trascrizione del pignoramento rende impossibile invocare la buona fede.

Da quando opera l'inefficacia per gli immobili pignorati?

L'inefficacia opera dal momento della trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari. Le alienazioni trascritte prima del pignoramento sono pienamente efficaci, anche se l'atto è stato stipulato successivamente alla notifica del precetto.

L'inefficacia riguarda solo le vendite?

No, la norma fa riferimento a tutti gli atti di alienazione, quindi a vendite, donazioni, conferimenti in società, cessioni a titolo di garanzia. Anche la costituzione di diritti reali limitati (usufrutto, servitù) sul bene pignorato è inefficace verso il creditore procedente.

Qual è il rapporto tra l'articolo 2913 c.c. e l'azione revocatoria?

L'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) serve a rendere inefficaci gli atti di disposizione anteriori al pignoramento e compiuti in frode al credito. L'articolo 2913 c.c. opera invece automaticamente per gli atti successivi al pignoramento, senza necessità di un'azione giudiziale autonoma del creditore.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.