Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2911 c.c. Beni gravati da pegno o ipoteca

In vigore dal 19/04/1942

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

In sintesi

  • Stabilisce il principio del beneficium excussionis a favore del debitore.
  • Il creditore con pegno deve sottoporre a esecuzione anche i beni gravati dalla garanzia.
  • Stessa regola vale per il creditore ipotecario rispetto agli immobili ipotecati.
  • La disposizione si applica anche ai creditori titolari di privilegio speciale.
  • Tutela il debitore da esecuzioni dispersive e disordinate del patrimonio.
  • Espressione del principio di buona fede nell'esercizio del diritto di credito.
Indice dei contenuti

L'articolo 2911 e il principio dell'esecuzione concorrente

L'articolo 2911 del Codice Civile detta una regola di ordine nell'esercizio delle azioni esecutive da parte del creditore garantito: chi dispone di una garanzia reale (pegno, ipoteca, privilegio speciale) non può scegliere di lasciare intatto il bene gravato e aggredire altri beni del debitore, ma deve sottoporre a esecuzione anche il bene oggetto della garanzia. Si tratta di una norma di equilibrio, che tutela il debitore da scelte esecutive sproporzionate e che riflette il principio generale di correttezza nell'esercizio del diritto.

Il primo comma: il creditore pignoratizio

Il primo comma stabilisce che il creditore titolare di pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore stesso, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno. La logica è chiara: se Tizio ha ricevuto in pegno da Caio una collezione di gioielli a garanzia di un credito di 30.000 euro, non può rivolgersi direttamente al conto corrente o all'autovettura di Caio lasciando intatti i gioielli, perché ciò significherebbe vanificare la garanzia concessa e moltiplicare i procedimenti esecutivi a danno del debitore.

Il secondo comma: il creditore ipotecario

Il secondo comma estende la stessa regola al creditore ipotecario: quando il creditore vanta ipoteca su un immobile del debitore, non può pignorare altri immobili senza sottoporre a pignoramento anche quello ipotecato. Se Tizio ha iscritto ipoteca sull'appartamento di Caio a garanzia di un mutuo di 200.000 euro, non può aggredire un diverso immobile di Caio lasciando indenne quello ipotecato. La norma si limita agli immobili, lasciando libertà di scelta tra immobili e mobili oppure tra beni mobili e crediti.

L'estensione ai privilegi speciali

Il terzo comma estende la disciplina al creditore titolare di privilegio speciale su determinati beni. Il privilegio speciale, disciplinato dagli articoli 2755 e seguenti c.c., conferisce al creditore una preferenza nell'esecuzione su beni specifici. Anche in questo caso, il creditore non può scegliere di aggredire altri beni senza prima sottoporre a esecuzione quelli gravati dal privilegio. Si pensi, ad esempio, al privilegio speciale dell'albergatore sulle cose portate dal cliente o al privilegio del vettore sulle cose trasportate.

Funzione e ratio della disciplina

L'articolo 2911 c.c. assolve a una duplice funzione. Da un lato, tutela il debitore impedendo che il creditore garantito possa moltiplicare i procedimenti esecutivi su più beni separati, con costi e oneri sproporzionati. Dall'altro, tutela gli altri creditori del debitore, evitando che il creditore privilegiato sottragga ai beni della massa generale (su cui concorrono tutti i creditori chirografari) un bene su cui invece ha una preferenza riconosciuta. In pratica, la norma incanala l'azione esecutiva verso il bene specificamente vincolato, preservando l'equilibrio del concorso tra creditori.

Esempio pratico di applicazione

Immaginiamo che Caio sia debitore di 100.000 euro verso Tizio, il quale ha iscritto ipoteca su un appartamento di proprietà di Caio. Caio possiede anche un altro immobile, libero da vincoli, oltre a un conto corrente con 30.000 euro. In forza dell'articolo 2911 c.c., Tizio non può pignorare il secondo immobile lasciando intatto quello ipotecato: deve includere nell'esecuzione anche l'appartamento gravato dall'ipoteca. Può però aggredire contemporaneamente il conto corrente, perché la regola riguarda la concorrenza tra immobili e non tra immobili e beni mobili o crediti. Se la vendita forzata dell'immobile ipotecato dovesse essere sufficiente a soddisfare integralmente il credito di Tizio, l'esecuzione sugli altri beni si arresta, evitando un aggravio inutile per il debitore.

Limiti, deroghe e tutela del concorso

La giurisprudenza ha riconosciuto un'applicazione flessibile dell'articolo 2911 c.c. quando il bene gravato dalla garanzia risulti manifestamente incapiente o di difficile commerciabilità: in tali casi è ammessa una valutazione di adeguatezza, per evitare che la norma si trasformi in un ostacolo irragionevole all'azione del creditore. In ogni caso, il rimedio per la violazione della regola è l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., proponibile dal debitore o dagli altri creditori che vedono pregiudicata la propria posizione nel concorso.

Domande frequenti

Il creditore con pegno deve obbligatoriamente eseguire prima sul bene pignorato?

Non deve eseguire "prima", ma deve sottoporre a esecuzione anche quel bene. Può quindi pignorare contemporaneamente il bene gravato e altri beni del debitore, ma non può scegliere di lasciare intatta la garanzia e aggredire solo altri beni.

Cosa succede se il creditore viola l'articolo 2911 c.c.?

Il debitore o gli altri creditori possono proporre opposizione all'esecuzione, chiedendo l'estensione del pignoramento al bene oggetto della garanzia. La giurisprudenza prevalente riconosce il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.

La regola vale anche per l'ipoteca giudiziale?

Sì, l'articolo 2911 c.c. si riferisce all'ipoteca senza distinguere tra volontaria, legale e giudiziale. Tutte le ipoteche soggiacciono alla regola della contestuale esecuzione sull'immobile gravato, in conformità con la funzione di garanzia che le accomuna.

Si applica anche al privilegio generale sui mobili?

No, la norma si riferisce ai privilegi speciali, cioè a quelli che gravano su beni determinati. Il privilegio generale sui mobili, invece, opera in fase di distribuzione del ricavato e non comporta un vincolo specifico su singoli beni.

Il creditore con pegno può rinunciare alla garanzia per aggredire altri beni?

Sì, la rinuncia espressa al pegno o all'ipoteca rimuove il vincolo dell'articolo 2911 c.c. e libera il creditore di scegliere quali beni aggredire. In tal caso, però, il creditore perde anche la prelazione collegata alla garanzia e concorre come chirografario.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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