Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2885 c.c. – Cancellazione sotto condizione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2884 - Articolo 2884 Codice Civile: Cancellazione ordinata con sentenza→Cod. civ. art. 2886 - Articolo 2886 Codice Civile: Formalità per la cancellazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2883 Codice Civile: Capacità per consentire la cancellazione→Art. 2887 c.c.: Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei tito→Articolo 2882 Codice Civile: Formalità per la cancellazione→Articolo 2888 Codice Civile: Rifiuto di cancellazione→Articolo 2881 Codice Civile: Nuova iscrizione dell’ipoteca→Articolo 2889 Codice Civile: Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche→Art. 2880 c.c.: Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cancellazione condizionata: il principio
L'articolo 2885 c.c. disciplina la cancellazione dell'ipoteca sotto condizione. Può accadere che le parti, o un provvedimento dell'autorità, subordinino la cancellazione all'avveramento di una condizione: in tal caso il conservatore non esegue la cancellazione finché non riceve la prova dell'adempimento. La norma offre uno strumento di flessibilità contrattuale, consentendo di calibrare nel tempo gli effetti della cancellazione rispetto alle esigenze delle parti e alla tutela del credito.
Ipotesi tipiche: nuova ipoteca o nuovo impiego
La norma cita esplicitamente due ipotesi: la sostituzione dell'ipoteca con una nuova (a tutela del medesimo credito o di credito diverso) e il nuovo impiego della somma riscossa. Pensiamo al caso del creditore di un incapace: il giudice tutelare, autorizzando la riscossione, può imporre che il denaro venga reimpiegato in beni fruttiferi o vincolato, e subordinare la cancellazione a tale reimpiego. In analoga ipotesi si trova l'esecutore testamentario tenuto a un determinato impiego delle somme derivanti dalla liquidazione dei crediti ereditari.
La funzione di garanzia
La condizione svolge funzione cautelare: serve a evitare che, prima del verificarsi dell'evento condizionante, il bene resti privo di garanzia. È strumento utilizzato anche nelle operazioni di restructuring dei finanziamenti, quando il creditore accetta di liberare un bene ma esige la contestuale costituzione di garanzie su altri cespiti. Analogamente, nei piani di rientro, può essere concordato che la cancellazione sia subordinata al pagamento integrale delle rate residue secondo un calendario prestabilito.
Esempio pratico
Tizio, creditore di Caio, acconsente alla cancellazione dell'ipoteca sul fondo Tuscolano a condizione che Caio iscriva nuova ipoteca su un appartamento di pari valore. Il consenso è formalizzato in atto notarile con la condizione. Il conservatore non può eseguire la cancellazione dell'ipoteca sul fondo finché Caio non dimostra l'avvenuta iscrizione della nuova ipoteca a favore di Tizio. Solo dopo l'avveramento della condizione, documentato presso la conservatoria, il fondo Tuscolano risulterà libero da ogni gravame ipotecario nei confronti dei terzi.
La prova dell'adempimento
Il termine «fa constare» indica un onere documentale: l'interessato alla cancellazione deve produrre al conservatore l'atto o gli atti che provino il verificarsi della condizione (l'iscrizione della nuova ipoteca, l'atto di reimpiego, la dichiarazione di un terzo, ecc.). Il conservatore valuta la documentazione sotto il profilo formale e, se regolare, procede alla cancellazione. Tale schema garantisce la trasparenza dei registri e l'efficacia delle clausole condizionali, evitando ricorsi giudiziali quando l'avveramento è incontroverso e documentato.
Controversie sull'avveramento della condizione
Se sorge contestazione sull'adempimento della condizione, l'interessato dovrà rivolgersi al giudice ordinario per ottenere l'accertamento giudiziale del verificarsi della condizione, completato dall'ordine di cancellazione ex art. 2884 c.c. La sentenza passata in giudicato diventa così titolo idoneo da presentare al conservatore. È prudente, in fase di redazione della clausola condizionale, definire con precisione l'evento dedotto in condizione e le modalità di prova del suo verificarsi, così da minimizzare il rischio di contestazioni successive.
Domande frequenti
Da chi può essere imposta la condizione alla cancellazione?
Sia dalle parti per via convenzionale (es. nell'atto di consenso alla cancellazione) sia dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente con il proprio provvedimento.
Quali condizioni sono ammissibili?
Tutte quelle lecite e determinate: la norma cita la nuova ipoteca e il nuovo impiego, ma sono ammesse altre condizioni purché compatibili con l'ordinamento e con la funzione della pubblicità immobiliare.
Come si dimostra al conservatore l'avveramento della condizione?
Mediante presentazione dell'atto o degli atti idonei a provare il verificarsi dell'evento dedotto in condizione, nelle forme richieste per la pubblicità immobiliare.
Il conservatore valuta nel merito l'avveramento della condizione?
No, compie un controllo formale sulla documentazione presentata; controversie sul merito vanno risolte davanti al giudice ordinario.
Cosa succede se la condizione non si avvera?
La cancellazione non può essere eseguita e l'ipoteca permane: le parti potranno rinegoziare le clausole o agire in giudizio per ottenere l'accertamento dell'avveramento.