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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2839 c.c. Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca

In vigore dal 19/04/1942

Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

La nota deve indicare:

il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo.

Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si devono osservare le norme dell’art. 2831. Per le obbligazioni all’ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l’eseguita iscrizione dell’ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell’atto di emissione e del piano di ammortamento;

il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l’ufficio dei registri immobiliari;

il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

l’importo della somma per la quale l’iscrizione è presa;

gli interessi e le annualità che il credito produce;

il tempo della esigibilità;

la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall’art. 2826.

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