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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2837 c.c. Atti formati all’estero

In vigore dal 19/04/1942

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati.

In sintesi

  • Gli atti formati all'estero che si presentano per l'iscrizione ipotecaria devono essere legalizzati.
  • La legalizzazione attesta l'autenticità della firma dell'ufficiale straniero che ha rogato o autenticato l'atto.
  • Nei paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961, la legalizzazione è sostituita dall'apostille.
  • La norma garantisce che atti formati in ordinamenti stranieri abbiano lo stesso livello di attendibilità degli atti italiani.
  • Il notaio o l'ufficio ricevente deve verificare la conformità delle formalità prima di procedere all'iscrizione.
La legalizzazione degli atti esteri nel sistema ipotecario italiano

L'articolo 2837 del Codice Civile introduce un requisito formale specifico per gli atti formati in paesi esteri che vengono presentati per l'iscrizione ipotecaria in Italia: tali atti devono essere legalizzati. Questa norma si inserisce nel più ampio sistema di circolazione internazionale dei documenti pubblici e si collega alle convenzioni internazionali in materia.

La legalizzazione è un procedimento attraverso il quale le autorità competenti (in Italia: le prefetture, i consolati) attestano l'autenticità della firma dell'ufficiale pubblico straniero (notaio, funzionario, giudice) che ha redatto o autenticato l'atto. Non si tratta di un controllo sul contenuto dell'atto, ma di una verifica formale sull'identità e la qualità del sottoscrittore.

L'apostille come alternativa semplificata

Nei paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (di cui l'Italia fa parte), la legalizzazione ordinaria è stata sostituita dall'apostille. L'apostille è una certificazione standardizzata apposta dall'autorità designata del paese di origine dell'atto, che attesta l'autenticità della firma e la qualità del sottoscrittore senza necessità di ulteriore legalizzazione. Questo sistema semplifica notevolmente la circolazione degli atti tra i paesi aderenti alla Convenzione, che comprende la quasi totalità dei paesi dell'Unione Europea e molti altri stati del mondo.

Per i paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja, rimane applicabile il regime ordinario di legalizzazione, che richiede una catena di autentiche successive (dal notaio straniero all'autorità superiore locale, fino al consolato italiano).

Atti formati in altri stati UE

Nell'ambito dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) 2016/1191 ha ulteriormente semplificato la circolazione dei documenti pubblici tra gli stati membri, esentando da legalizzazione e apostille determinati documenti pubblici in materia di stato civile e simili. Tuttavia, per gli atti notarili e le scritture private autenticate di contenuto patrimoniale (come le concessioni di ipoteca), le norme del regolamento si applicano in modo più circoscritto e la verifica delle formalità richieste rimane necessaria.

Traduzione degli atti esteri

Oltre alla legalizzazione, gli atti formati in lingua straniera devono essere corredati di traduzione giurata in italiano per essere presentati agli uffici dei registri immobiliari. La traduzione deve essere asseverata da traduttore giurato presso il tribunale o autenticata da notaio italiano. Il professionista che assiste un cliente nell'iscrizione di un'ipoteca fondata su atto estero deve quindi coordinare sia la legalizzazione/apostille sia la traduzione giurata dell'atto.

Responsabilità e verifica preventiva

L'ufficio dei registri immobiliari che riceve la nota di iscrizione è tenuto a verificare la regolarità formale dei documenti presentati, inclusa la presenza della legalizzazione o dell'apostille. Se l'atto non è regolarizzato, l'iscrizione viene rifiutata o sospesa. Il professionista che predispone le formalità deve quindi verificare preventivamente che tutti i requisiti di legge siano soddisfatti, per evitare ritardi che potrebbero pregiudicare la priorità dell'iscrizione ipotecaria.

Domande frequenti

Un atto notarile straniero può essere usato per iscrivere un'ipoteca in Italia?

Sì, ma deve essere preventivamente legalizzato o munito di apostille (per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961) e corredato di traduzione giurata in italiano.

Cos'è l'apostille e quando si usa?

L'apostille è una certificazione standardizzata prevista dalla Convenzione dell'Aja del 1961, che sostituisce la legalizzazione nei rapporti tra i paesi aderenti. Attesta l'autenticità della firma dell'ufficiale pubblico straniero senza necessità di ulteriori formalità consolari.

Serve anche la traduzione degli atti esteri?

Sì, gli atti in lingua straniera devono essere corredati di traduzione giurata (asseverata da traduttore giurato o autenticata da notaio italiano) per essere presentati agli uffici dei registri immobiliari italiani.

Cosa succede se si presenta un atto estero senza legalizzazione?

L'ufficio dei registri immobiliari rifiuta o sospende l'iscrizione. Il creditore rischia di perdere la priorità dell'ipoteca se nel frattempo vengono iscritte altre ipoteche o eseguiti pignoramenti.

I paesi UE sono esenti dalla legalizzazione per gli atti ipotecari?

Non automaticamente. Il Reg. UE 2016/1191 ha semplificato la circolazione di alcuni documenti pubblici tra stati UE, ma per gli atti notarili patrimoniali (concessioni di ipoteca) la disciplina si applica in modo circoscritto. Verificare caso per caso le formalità richieste.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.