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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale solo una parte della legge della Regione Puglia sulle aree colpite dalla xylella, dichiarando inammissibili o non fondate le altre censure del Governo. La maggior parte della disciplina regionale resta dunque in vigore.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva adottato misure per la tutela delle aree colpite dal batterio xylella fastidiosa, che danneggia gli ulivi. Il Governo ha impugnato la legge regionale, temendo contrasti con le misure statali ed europee di contenimento e con la libertà di iniziativa economica.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41, come sostituito dall’art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo e terzo comma (in relazione al diritto UE), 118 e 120 della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito nel 2016. Ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 1 in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, e 120, e non fondate quelle sui commi 1 e 2 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118.
Il principio
Nel contrasto a un’emergenza fitosanitaria le Regioni possono intervenire nei limiti delle proprie competenze, ma non possono adottare misure che si pongano in conflitto con le strategie statali ed europee di contenimento: la Corte ha colpito la sola previsione incompatibile, salvando il resto della disciplina.
Domande e risposte
La legge pugliese sulla xylella è stata annullata del tutto?
No. È stato dichiarato illegittimo solo l’art. 1, comma 3; il resto è stato salvato (inammissibile o non fondato).
Perché quella parte è incostituzionale?
Perché si poneva in contrasto con la disciplina statale ed europea di contenimento del batterio.
Le altre censure del Governo sono state accolte?
No. Sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, anche in relazione al diritto UE
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, parametro evocato (questione dichiarata inammissibile)
- Art. 118 della Costituzione — esercizio delle funzioni amministrative
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