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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che fissavano il finanziamento delle università sulla base del «costo standard per studente», perché eccedevano i limiti della delega legislativa. Resta invece valida la legge delega del 2010.

Di cosa si tratta

Il sistema di finanziamento statale delle università era stato collegato a un parametro del «costo standard per studente», introdotto con un decreto legislativo del 2012. L’Università di Macerata ne ha contestato la legittimità, ritenendolo non conforme ai criteri della legge delega.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 5 (commi 1, lettera b, e 4, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e gli artt. 8 e 10 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). La questione è stata sollevata dal TAR Lazio, nel giudizio promosso dall’Università degli Studi di Macerata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012 e dell’art. 10, comma 1, dello stesso decreto limitatamente alle parole «al costo standard per studente». Ha invece dichiarato non fondata la questione sulla legge delega del 2010 (art. 5).

Il principio

Il Governo, nell’esercizio della delega legislativa, deve rispettare i principi e i criteri direttivi fissati dal Parlamento (art. 76 Cost.): se il decreto delegato introduce un meccanismo non previsto dalla legge delega – come il finanziamento ancorato al costo standard per studente – eccede la delega ed è incostituzionale.

Domande e risposte

Cosa è stato annullato?

L’art. 8 e parte dell’art. 10 del d.lgs. n. 49 del 2012, nella parte che ancorava il finanziamento al costo standard per studente.

È caduta anche la legge del 2010?

No. La questione sull’art. 5 della legge delega n. 240 del 2010 è stata dichiarata non fondata.

Perché le norme delegate erano illegittime?

Perché introducevano un criterio non previsto dalla legge delega, eccedendo i limiti dell’art. 76 della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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