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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 371-bis e 372 del codice penale, relative alla disciplina della sospensione del procedimento per le false informazioni e la falsa testimonianza.

Di cosa si tratta

Chi rende false dichiarazioni al pubblico ministero o testimonia il falso può rispondere penalmente (artt. 371-bis e 372 cod. pen.). Il procedimento per questi reati può essere sospeso finché il giudizio principale non si conclude, per evitare condizionamenti del dichiarante. Il giudice rimettente ha contestato la ragionevolezza di questa disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questioni sull’art. 371-bis, secondo comma, e sull’art. 372 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.

Il principio

Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: il rimettente non ha fornito una motivazione adeguata sulla rilevanza e sui presupposti delle censure, impedendo l’esame nel merito.

Domande e risposte

Quali reati riguarda la decisione?

Le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) e la falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.).

Che cosa contestava il giudice?

La disciplina della sospensione del procedimento per tali reati, ritenuta dubbia sotto il profilo della ragionevolezza e del diritto di difesa.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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