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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 139 della legge della Regione Toscana n. 40/2005, che regolava le funzioni di direzione delle strutture del servizio sanitario regionale senza rispettare la competenza legislativa statale in materia di tutela della salute.
Di cosa si tratta
La sentenza riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria. Diverse Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria) avevano adottato leggi sulla direzione delle strutture organizzative del servizio sanitario regionale. Lo Stato impugnò alcune di tali norme per violazione della legislazione statale, sostenendo che esse invadevano la competenza esclusiva statale sulla «tutela della salute». La Regione Toscana, a sua volta, impugnò una norma statale. La Corte riunisce i giudizi e risolve il conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate, dal Presidente del Consiglio dei ministri, norme regionali di Toscana, Emilia-Romagna e Umbria in materia di organizzazione sanitaria, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. La Regione Toscana impugnò l’art. 2-septies, comma 1, del d.l. 81/2004 (convertito in l. 138/2004). Il giudizio si svolge in via principale (conflitti tra Stato e Regioni).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 139 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, perché viola la competenza legislativa statale. Dichiara cessata la materia del contendere rispetto ad altre norme delle leggi regionali Toscana n. 56/2004 e n. 40/2005 (art. 59) nonché rispetto alla norma statale impugnata dalla Toscana. Rigetta o dichiara non fondate le ulteriori questioni.
Il principio
In materia di «tutela della salute» (competenza concorrente ex art. 117 Cost.), la competenza legislativa regionale trova un limite nella legislazione statale di principio: le norme regionali sull’organizzazione sanitaria devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato, pena l’illegittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa significa che una materia è di competenza «concorrente»?
Vuol dire che sia lo Stato sia le Regioni possono legiferare: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni li attuano e possono integrare la disciplina. Se la legge regionale contraddice i principi statali, è incostituzionale.
Perché alcune questioni sono state dichiarate «cessate nella materia del contendere»?
Perché nel corso del giudizio le norme impugnate erano state modificate o abrogate dalle stesse Regioni, rendendo privo di oggetto il ricorso originario.
Chi può impugnare una legge regionale davanti alla Corte costituzionale?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri, può impugnare in via principale una legge regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per violazione della Costituzione o dei principi fondamentali statali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; la «tutela della salute» è materia di legislazione concorrente
- Art. 118 della Costituzione — ripartizione delle funzioni amministrative tra i livelli istituzionali secondo il principio di sussidiarietà
- Art. 5 della Costituzione — principio dell’unità della Repubblica e dell’autonomia degli enti locali
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