Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 139 della legge della Regione Toscana n. 40/2005, che regolava le funzioni di direzione delle strutture del servizio sanitario regionale senza rispettare la competenza legislativa statale in materia di tutela della salute.

Di cosa si tratta

La sentenza riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria. Diverse Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria) avevano adottato leggi sulla direzione delle strutture organizzative del servizio sanitario regionale. Lo Stato impugnò alcune di tali norme per violazione della legislazione statale, sostenendo che esse invadevano la competenza esclusiva statale sulla «tutela della salute». La Regione Toscana, a sua volta, impugnò una norma statale. La Corte riunisce i giudizi e risolve il conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate, dal Presidente del Consiglio dei ministri, norme regionali di Toscana, Emilia-Romagna e Umbria in materia di organizzazione sanitaria, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. La Regione Toscana impugnò l’art. 2-septies, comma 1, del d.l. 81/2004 (convertito in l. 138/2004). Il giudizio si svolge in via principale (conflitti tra Stato e Regioni).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 139 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, perché viola la competenza legislativa statale. Dichiara cessata la materia del contendere rispetto ad altre norme delle leggi regionali Toscana n. 56/2004 e n. 40/2005 (art. 59) nonché rispetto alla norma statale impugnata dalla Toscana. Rigetta o dichiara non fondate le ulteriori questioni.

Il principio

In materia di «tutela della salute» (competenza concorrente ex art. 117 Cost.), la competenza legislativa regionale trova un limite nella legislazione statale di principio: le norme regionali sull’organizzazione sanitaria devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato, pena l’illegittimità costituzionale.

Domande e risposte

Cosa significa che una materia è di competenza «concorrente»?

Vuol dire che sia lo Stato sia le Regioni possono legiferare: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni li attuano e possono integrare la disciplina. Se la legge regionale contraddice i principi statali, è incostituzionale.

Perché alcune questioni sono state dichiarate «cessate nella materia del contendere»?

Perché nel corso del giudizio le norme impugnate erano state modificate o abrogate dalle stesse Regioni, rendendo privo di oggetto il ricorso originario.

Chi può impugnare una legge regionale davanti alla Corte costituzionale?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri, può impugnare in via principale una legge regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per violazione della Costituzione o dei principi fondamentali statali.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.