Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Le questioni sono manifestamente infondate. La mancanza di tutela cautelare ante causam (cioè prima della proposizione del ricorso) davanti al giudice amministrativo non viola il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva garantito dalla Costituzione, anche dopo la riforma del 2000.
Di cosa si tratta
Nella giustizia amministrativa, la tutela cautelare è tradizionalmente legata all’esistenza di un ricorso già proposto (in causa). La legge n. 205 del 2000 aveva riformato l’art. 21 della legge sui TAR ampliando le misure cautelari innominate e introducendo la possibilità di provvedimenti d’urgenza presidenziali, ma mantenendo il requisito della previa proposizione del ricorso. Una casa di cura lombarda che contestava provvedimenti della Regione riteneva necessaria anche la tutela ante causam.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione (anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU) nei confronti dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 come novellato dalla legge n. 205 del 2000, nella parte in cui escludeva la tutela cautelare ante causam; e nei confronti dell’art. 700 c.p.c., nella parte in cui accordava tale tutela solo per i diritti soggettivi, non per gli interessi legittimi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. La legge n. 205 del 2000 aveva già significativamente ampliato le garanzie cautelari nel processo amministrativo, e l’assenza di tutela ante causam non viola di per sé gli artt. 24 e 113 Cost., che non impongono l’adozione di uno specifico modello processuale.
Il principio
Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva non impone al legislatore di prevedere la tutela cautelare ante causam in ogni tipo di processo. Il giudice amministrativo, dopo la riforma del 2000, offre strumenti cautelari adeguati, ivi compresa la possibilità di provvedimenti d’urgenza presidenziali in assenza di contraddittorio: ciò è sufficiente a soddisfare le esigenze costituzionali.
Domande e risposte
Cosa si intende per tutela cautelare ante causam?
Si tratta della possibilità di ottenere un provvedimento cautelare (ad esempio una sospensione temporanea di un atto amministrativo) prima ancora di aver depositato il ricorso principale. Nel processo civile è prevista dall’art. 700 c.p.c. per la tutela dei diritti soggettivi, ma non era prevista nel processo amministrativo.
Il processo amministrativo italiano prevede oggi la tutela ante causam?
Sì. Il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) ha introdotto, all’art. 61, la possibilità di misure cautelari ante causam in casi di estrema gravità e urgenza, con obbligo di proporre poi il ricorso nel termine perentorio di quindici giorni.
Perché la questione era stata sollevata due volte?
Il TAR Lombardia aveva già sollevato una questione analoga, ma la Corte aveva restituito gli atti (ordinanza n. 536 del 2000) a seguito della sopravvenuta legge n. 205 del 2000. Il TAR aveva riproposto la questione ritenendo che, pur con la nuova legge, il problema della tutela ante causam persistesse.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di azione e di difesa, parametro principale
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, evocato per il diverso regime tra diritti soggettivi e interessi legittimi
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.