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Le questioni sono manifestamente infondate. La norma che non valorizza il servizio prestato nelle scuole elementari autorizzate e sussidiate ai fini dell’ammissione alla sessione riservata per l’idoneità all’insegnamento è già stata esaminata dalla Corte con la coeva ordinanza n. 178 del 2002.
Di cosa si tratta
Come già nella coeva ordinanza n. 178 del 2002 (TAR Puglia), anche il TAR Lombardia (con 8 ordinanze del dicembre 2000) e il TAR Piemonte (con 1 ordinanza del giugno 2001) hanno contestato l’art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999 nella parte in cui non considerava il servizio prestato nelle scuole elementari autorizzate ai fini dell’ammissione alla sessione riservata. Il TAR Piemonte aggiungeva anche la questione relativa alle “scuole elementari sussidiate”.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 33 della Costituzione. Quest’ultimo parametro – non invocato dal TAR Puglia nella n. 178 – riguardava il principio di libertà scolastica: l’esclusione dal beneficio avrebbe penalizzato gli insegnanti delle scuole libere non statali, ostacolando la loro possibilità di conseguire la parità ai sensi della legge n. 62 del 2000.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni. Ha richiamato le medesime ragioni esposte nell’ordinanza n. 178 del 2002 per i profili comuni e ha aggiunto che neanche l’art. 33 Cost. risultava violato: la norma non incideva sul funzionamento delle scuole private ma si limitava a disciplinare i criteri di accesso a una sessione di esami per il personale scolastico.
Il principio
La libertà scolastica garantita dall’art. 33 Cost. attiene alla possibilità di istituire scuole e istituti di istruzione privati. Una norma transitoria che regola i criteri di ammissione a una sessione riservata di esami non incide su tale libertà, non imponendo alcun vincolo all’istruzione privata.
Domande e risposte
Cosa sono le scuole elementari “sussidiate”?
Erano scuole private che ricevevano un contributo (sussidio) dallo Stato ed erano soggette a particolari forme di vigilanza, tra cui l’obbligo di sottoporre gli alunni a esami davanti a commissioni presiedute dal direttore didattico statale. Erano distinte dalle scuole parificate e autorizzate.
La legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica ha cambiato qualcosa?
La legge n. 62 del 2000 ha introdotto il sistema della parità scolastica, che però è cosa diversa dalla parificazione. Il rimettente sosteneva che escludere i docenti delle scuole autorizzate dalla sessione riservata ostacolasse il percorso di queste scuole verso la parità, che richiedeva docenti abilitati. La Corte ha respinto questo argomento.
In cosa differisce questa ordinanza n. 180 dall’ordinanza n. 178 della stessa data?
L’ordinanza n. 178 riguardava esclusivamente il ricorso del TAR Puglia (3 ordinanze) e i parametri artt. 3 e 97 Cost. L’ordinanza n. 180 raccoglie le questioni del TAR Lombardia (8 ordinanze) e del TAR Piemonte (1 ordinanza), con il parametro aggiuntivo dell’art. 33 Cost. e la figura delle scuole sussidiate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro principale
- Art. 33 della Costituzione — libertà scolastica, parametro aggiunto dai TAR Lombardia e Piemonte
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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