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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996, che obbligava i datori di lavoro a versare contributi previdenziali nella misura del 15% sulle somme accantonate in fondi integrativi aziendali per il periodo 1985-1991, in deroga alle norme sulla prescrizione. Il parametro era l’art. 3 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Alcune banche e imprese avevano costituito fondi integrativi di previdenza aziendale, alimentati con contributi dei lavoratori e del datore di lavoro. Sulle somme accantonate non erano stati versati contributi previdenziali fino al 1991, perché la normativa allora vigente li escludeva dall’imponibile. Dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 421/1995, aveva dichiarato illegittima quella norma, il legislatore intervenne stabilendo il pagamento retroattivo di un contributo del 15% per il periodo 1° settembre 1985 – 30 giugno 1991. Le aziende avevano versato con riserva e agito in giudizio per ottenere la declaratoria di inesistenza dell’obbligo, sostenendo che i crediti si erano estinti per prescrizione decennale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La norma impugnata derogava alle disposizioni sulla prescrizione dei crediti contributivi previdenziali (art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995), rendendo imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo i contributi dovuti per il periodo indicato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Richiamando la propria sentenza n. 178 del 2000, che aveva già esaminato la norma nel merito e rigettato le censure, la Corte ha ritenuto che non residuasse alcun profilo di illegittimità costituzionale non già scrutinato. Il rimettente aveva adeguatamente motivato la rilevanza rispetto ai giudizi pendenti, ma le censure sostanziali erano state già valutate e respinte.
Il principio
Il legislatore può derogare alle disposizioni generali sulla prescrizione dei crediti contributivi previdenziali per specifiche categorie di contributi non versati, senza violare il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, purché la scelta sia sorretta da ragioni connesse alla particolarità della fattispecie regolata.
Domande e risposte
Cosa stabiliva l’art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996?
Imponeva ai datori di lavoro che non avessero versato contributi previdenziali sulle somme accantonate in fondi integrativi aziendali tra il 1° settembre 1985 e il 30 giugno 1991 di pagare un contributo del 15%, derogando alle regole sulla prescrizione decennale.
Perché le aziende contestavano l’obbligo?
Sostenevano che i crediti contributivi si fossero estinti per prescrizione decennale già maturata prima dell’entrata in vigore della legge del 1996, e che la norma violasse il principio di uguaglianza trattando diversamente questa categoria di debiti rispetto agli altri crediti contributivi.
Quale era stato l’esito della precedente sentenza n. 178/2000?
La Corte aveva dichiarato inammissibili le questioni precedenti per difetto di motivazione sulla rilevanza, non avendo i rimettenti precisato la durata e la decorrenza dei crediti. Nella sentenza n. 121/2002 le questioni sono state ri-proposte con adeguata motivazione, ma dichiarate nel merito non fondate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
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