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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia n. 38 del 2011, nella parte in cui applicava l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica anche agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio.
Di cosa si tratta
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti serve a disincentivare il conferimento e a premiare il riciclo. La Regione Puglia applicava l’aliquota massima anche agli scarti e ai sovvalli prodotti dagli impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio, cioè ai residui di processi virtuosi di trattamento dei rifiuti. Alcuni comuni avevano contestato la determinazione dell’aliquota massima per il 2014.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, e 119 della Costituzione. La questione era sollevata dal TAR per la Puglia, sezione di Lecce. La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento di numerosi comuni.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva l’aliquota massima del tributo speciale per gli scarti e i sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento dei comuni che non erano parti del giudizio principale.
Il principio
La Regione non può applicare l’aliquota massima del tributo speciale di conferimento in discarica agli scarti e ai sovvalli derivanti da impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio: così facendo penalizzerebbe proprio i residui dei processi di recupero, in contrasto con il riparto di competenze in materia tributaria e ambientale.
Domande e risposte
Che cos’è il tributo speciale per il deposito in discarica?
È un’imposta che colpisce il conferimento dei rifiuti in discarica, con la finalità di disincentivare lo smaltimento e favorire il riciclo e il recupero. La sua disciplina deve rispettare il riparto di competenze fra Stato e Regioni.
Perché era illegittimo tassare al massimo scarti e sovvalli?
Perché scarti e sovvalli sono i residui di impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio, cioè di processi di recupero: applicarvi l’aliquota massima penalizzava attività virtuose, in contrasto con i parametri costituzionali invocati.
Perché l’intervento dei comuni è stato dichiarato inammissibile?
Perché quei comuni non erano parti del giudizio principale davanti al TAR: nel giudizio costituzionale incidentale possono di regola intervenire solo le parti del processo a quo, salvo casi particolari qui non ricorrenti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze in materia tributaria e ambientale.
- Art. 119 della Costituzione — è il parametro sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali invocato nel giudizio.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.