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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 9, comma 1, lettera b), del Testo unico dell’edilizia, che fissa limiti alle nuove costruzioni nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici. I limiti di edificabilità previsti per le aree a destinazione produttiva sono conformi alla Costituzione.

Di cosa si tratta

Nei comuni privi di piano regolatore (o con prescrizioni decadute) la legge fissa limiti rigidi alle nuove costruzioni. Una proprietaria di un fondo in Campania si era vista negare il permesso di costruire un edificio artigianale perché la volumetria eccedeva quella consentita. Il giudice amministrativo dubitava della legittimità di tali limiti, in particolare di quello di densità fondiaria per gli interventi produttivi.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 9, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia) e l’omologa disposizione del d.lgs. n. 378 del 2001 in cui era originariamente contenuta, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 76 e 117, terzo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal TAR per la Campania.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni non fondate: i limiti di edificabilità stabiliti dalla norma per le aree a destinazione produttiva nei comuni privi di strumenti urbanistici non violano i parametri costituzionali invocati, costituendo un ragionevole presidio del territorio in assenza di pianificazione locale.

Il principio

In assenza di strumenti urbanistici comunali, il legislatore statale può fissare limiti uniformi e rigidi alle nuove costruzioni, anche per gli interventi produttivi: tali limiti, posti a tutela dell’ordinato assetto del territorio, non contrastano con la libertà di iniziativa economica, con la proprietà né con il riparto di competenze.

Domande e risposte

Perché nei comuni senza piano ci sono limiti più rigidi alle costruzioni?

Perché in assenza di uno strumento urbanistico che pianifichi l’uso del territorio, la legge fissa limiti uniformi (di superficie coperta e densità fondiaria) per evitare un’edificazione incontrollata: una sorta di disciplina di salvaguardia.

Questi limiti violano la libertà di impresa o la proprietà?

No, secondo la Corte. I limiti sono un ragionevole bilanciamento tra l’iniziativa economica e la proprietà da un lato e la tutela dell’ordinato assetto del territorio dall’altro, e non eccedono quanto consentito dagli artt. 41 e 42 della Costituzione.

Che cosa accade quando un piano regolatore decade?

Quando le prescrizioni del piano perdono efficacia (qui per il decorso di cinque anni), si applicano i limiti legali previsti per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, oggetto della norma esaminata dalla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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