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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 9, comma 1, lettera b), del Testo unico dell’edilizia, che fissa limiti alle nuove costruzioni nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici. I limiti di edificabilità previsti per le aree a destinazione produttiva sono conformi alla Costituzione.
Di cosa si tratta
Nei comuni privi di piano regolatore (o con prescrizioni decadute) la legge fissa limiti rigidi alle nuove costruzioni. Una proprietaria di un fondo in Campania si era vista negare il permesso di costruire un edificio artigianale perché la volumetria eccedeva quella consentita. Il giudice amministrativo dubitava della legittimità di tali limiti, in particolare di quello di densità fondiaria per gli interventi produttivi.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 9, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia) e l’omologa disposizione del d.lgs. n. 378 del 2001 in cui era originariamente contenuta, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 76 e 117, terzo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal TAR per la Campania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate: i limiti di edificabilità stabiliti dalla norma per le aree a destinazione produttiva nei comuni privi di strumenti urbanistici non violano i parametri costituzionali invocati, costituendo un ragionevole presidio del territorio in assenza di pianificazione locale.
Il principio
In assenza di strumenti urbanistici comunali, il legislatore statale può fissare limiti uniformi e rigidi alle nuove costruzioni, anche per gli interventi produttivi: tali limiti, posti a tutela dell’ordinato assetto del territorio, non contrastano con la libertà di iniziativa economica, con la proprietà né con il riparto di competenze.
Domande e risposte
Perché nei comuni senza piano ci sono limiti più rigidi alle costruzioni?
Perché in assenza di uno strumento urbanistico che pianifichi l’uso del territorio, la legge fissa limiti uniformi (di superficie coperta e densità fondiaria) per evitare un’edificazione incontrollata: una sorta di disciplina di salvaguardia.
Questi limiti violano la libertà di impresa o la proprietà?
No, secondo la Corte. I limiti sono un ragionevole bilanciamento tra l’iniziativa economica e la proprietà da un lato e la tutela dell’ordinato assetto del territorio dall’altro, e non eccedono quanto consentito dagli artt. 41 e 42 della Costituzione.
Che cosa accade quando un piano regolatore decade?
Quando le prescrizioni del piano perdono efficacia (qui per il decorso di cinque anni), si applicano i limiti legali previsti per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, oggetto della norma esaminata dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — è la libertà di iniziativa economica privata, invocata contro i limiti edificatori.
- Art. 42 della Costituzione — è la garanzia della proprietà privata, richiamata tra i parametri.
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze in materia di governo del territorio.
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