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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario, che disciplina i rimedi risarcitori per i detenuti e gli internati che hanno subito una detenzione contraria all’art. 3 della CEDU. La disciplina supera l’esame di costituzionalità, nei termini chiariti dalla motivazione.

Di cosa si tratta

L’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario, introdotto nel 2014, prevede rimedi (riduzione della pena o risarcimento in denaro) a favore di chi abbia subito condizioni di detenzione contrarie al divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dalla CEDU. Un magistrato di sorveglianza dubitava della conformità di tale disciplina a vari principi costituzionali e convenzionali.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal d.l. n. 92 del 2014 (conv. dalla legge n. 117 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della CEDU. La questione era sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina dei rimedi risarcitori per la detenzione inumana resiste alle censure di costituzionalità prospettate dal rimettente, anche con riferimento al parametro convenzionale (art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU).

Il principio

I rimedi previsti dall’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario a favore di detenuti e internati che hanno subito condizioni detentive contrarie all’art. 3 CEDU sono conformi alla Costituzione: la disciplina assicura una tutela compatibile con i principi costituzionali e convenzionali invocati.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario?

Prevede rimedi a favore di chi ha subito condizioni di detenzione contrarie all’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti): a seconda dei casi, una riduzione della pena ancora da scontare o un risarcimento in denaro.

Che cosa stabilisce l’art. 3 della CEDU richiamato?

Vieta in modo assoluto la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti. Le condizioni detentive che violano questo divieto possono dare diritto ai rimedi risarcitori previsti dall’ordinamento penitenziario.

La Corte ha annullato la norma?

No. Ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina dei rimedi risarcitori è stata ritenuta conforme alla Costituzione e ai parametri convenzionali invocati dal magistrato rimettente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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