Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario, che disciplina i rimedi risarcitori per i detenuti e gli internati che hanno subito una detenzione contraria all’art. 3 della CEDU. La disciplina supera l’esame di costituzionalità, nei termini chiariti dalla motivazione.
Di cosa si tratta
L’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario, introdotto nel 2014, prevede rimedi (riduzione della pena o risarcimento in denaro) a favore di chi abbia subito condizioni di detenzione contrarie al divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dalla CEDU. Un magistrato di sorveglianza dubitava della conformità di tale disciplina a vari principi costituzionali e convenzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal d.l. n. 92 del 2014 (conv. dalla legge n. 117 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della CEDU. La questione era sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina dei rimedi risarcitori per la detenzione inumana resiste alle censure di costituzionalità prospettate dal rimettente, anche con riferimento al parametro convenzionale (art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU).
Il principio
I rimedi previsti dall’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario a favore di detenuti e internati che hanno subito condizioni detentive contrarie all’art. 3 CEDU sono conformi alla Costituzione: la disciplina assicura una tutela compatibile con i principi costituzionali e convenzionali invocati.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario?
Prevede rimedi a favore di chi ha subito condizioni di detenzione contrarie all’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti): a seconda dei casi, una riduzione della pena ancora da scontare o un risarcimento in denaro.
Che cosa stabilisce l’art. 3 della CEDU richiamato?
Vieta in modo assoluto la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti. Le condizioni detentive che violano questo divieto possono dare diritto ai rimedi risarcitori previsti dall’ordinamento penitenziario.
La Corte ha annullato la norma?
No. Ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina dei rimedi risarcitori è stata ritenuta conforme alla Costituzione e ai parametri convenzionali invocati dal magistrato rimettente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il principio di eguaglianza invocato tra i parametri.
- Art. 24 della Costituzione — è il diritto di difesa e di tutela giurisdizionale richiamato.
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro che impone il rispetto dei vincoli derivanti dalla CEDU.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.