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La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non garantisce al lavoratore che ha già maturato il diritto a pensione una prestazione non inferiore a quella spettante escludendo dal calcolo i contributi da disoccupazione delle ultime 260 settimane. Inammissibile la più ampia richiesta di «neutralizzazione».
Di cosa si tratta
Una lavoratrice, già titolare dei requisiti per la pensione, aveva subito negli ultimi anni periodi di disoccupazione e cassa integrazione con contribuzione ridotta. Chiedeva di escludere quei periodi dal calcolo della retribuzione pensionabile, per non vedersi penalizzare l’importo della pensione a causa di anni meno retribuiti collocati alla fine della carriera.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e integrazione salariale ai fini del calcolo della pensione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna in funzione di giudice del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto in parte: ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede che, per il lavoratore già in possesso dei requisiti pensionistici e con contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane, la pensione non possa essere inferiore a quella spettante escludendo dal computo tali contributi. Ha invece dichiarato inammissibile la più ampia richiesta di neutralizzazione anche oltre il quinquennio.
Il principio
Il calcolo della pensione non può danneggiare il lavoratore che, già maturati i requisiti, prosegua una contribuzione (qui da disoccupazione) collocata negli ultimi periodi: in coerenza con i principi di proporzionalità e adeguatezza della tutela previdenziale, va garantita una pensione non inferiore a quella calcolata senza quei contributi.
Domande e risposte
Che cosa significa «neutralizzare» i contributi ai fini pensionistici?
Significa escludere dal calcolo della retribuzione pensionabile i periodi meno favorevoli (qui di disoccupazione), in modo che non riducano l’importo della pensione, quando il lavoratore ha già raggiunto i requisiti per pensionarsi anche senza di essi.
Chi beneficia di questa decisione?
Il lavoratore che ha già maturato i requisiti pensionistici e ha versato contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane prima della pensione: a costui va garantita una pensione non inferiore a quella calcolata escludendo tali contributi.
Perché parte della questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché la richiesta di neutralizzazione più ampia, estesa anche oltre il quinquennio e ai periodi di integrazione salariale, è stata ritenuta non sufficientemente delimitata e ammissibile: la Corte ha accolto solo la parte relativa alle ultime 260 settimane di contributi per disoccupazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il principio di ragionevolezza richiamato nel giudizio.
- Art. 36 della Costituzione — è il principio di proporzionalità tra trattamento e lavoro prestato, applicato alla pensione.
- Art. 38 della Costituzione — è il principio di adeguatezza della tutela previdenziale, fondamento dell’accoglimento.
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