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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione sull’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, che ha soppresso la Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari (SSICA) trasferendone compiti e attribuzioni alla Camera di commercio di Parma.

Di cosa si tratta

Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, una norma del 2010 aveva soppresso la SSICA, ente che svolgeva ricerca e servizi a sostegno dell’industria conserviera, trasferendone i compiti alla Camera di commercio di Parma. Associazioni e imprese del settore avevano impugnato gli atti attuativi, e il Consiglio di Stato dubitava della costituzionalità della soppressione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, nella parte in cui disponeva la soppressione della SSICA e il trasferimento dei suoi compiti alla Camera di commercio di Parma. La questione era sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione: la soppressione della SSICA e il trasferimento delle sue funzioni alla Camera di commercio non violano i principi di ragionevolezza, buon andamento e sussidiarietà, se la riorganizzazione è intesa come legittima misura di razionalizzazione amministrativa.

Il principio

Il legislatore può sopprimere o riorganizzare enti pubblici strumentali, trasferendone compiti e attribuzioni ad altri soggetti, per finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa: tali scelte sono legittime se rispettano i principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione.

Domande e risposte

Che cos’era la SSICA?

Era la Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari, un ente pubblico che svolgeva attività di ricerca e servizi a sostegno del settore conserviero; la norma impugnata l’ha soppressa trasferendone i compiti alla Camera di commercio di Parma.

Perché la soppressione è stata ritenuta legittima?

Perché rientra nelle scelte di razionalizzazione e contenimento della spesa che il legislatore può compiere: la Corte l’ha ritenuta conforme ai principi di ragionevolezza, buon andamento e sussidiarietà, nei sensi precisati in motivazione.

Che cosa significa il principio di buon andamento (art. 97 Cost.)?

Significa che l’organizzazione e l’azione della pubblica amministrazione devono essere efficienti, efficaci ed economiche: la riorganizzazione di un ente può rispondere proprio a questo principio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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