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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1, comma 59, della legge di stabilità 2016, che ha riscritto la disciplina dei canoni dovuti dai conduttori per i contratti di locazione registrati tardivamente, dopo che la precedente normativa era stata dichiarata incostituzionale.
Di cosa si tratta
Una precedente disciplina aveva consentito ai conduttori che facevano emergere contratti non registrati di pagare un canone fortemente ridotto (pari al triplo della rendita catastale). Dopo che quella norma era stata dichiarata incostituzionale, il legislatore con la legge di stabilità 2016 ha fatto salvi gli effetti dei pagamenti già eseguiti in quella misura per il periodo trascorso. Due locatori contestavano questa scelta.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui sostituisce l’art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, in riferimento agli artt. 136 e 3 della Costituzione. La questione era sollevata, con due ordinanze, dal Tribunale ordinario di Roma. I giudizi sono stati riuniti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata: la nuova disciplina, che fa salvi i canoni già corrisposti in misura ridotta per il periodo passato, non viola il divieto di reiterare norme dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.) né il principio di eguaglianza, perché regola in modo autonomo e ragionevole gli effetti già prodottisi.
Il principio
Il legislatore, dopo una dichiarazione di illegittimità costituzionale, può disciplinare in modo nuovo e autonomo gli effetti già prodotti dalla norma caducata, facendo salvi i pagamenti eseguiti, senza con ciò violare il divieto di ripristinare la norma annullata, purché la nuova regola sia ragionevole.
Domande e risposte
Che cosa regolava la norma impugnata?
Faceva salvo, per il periodo già trascorso, il canone ridotto (pari al triplo della rendita catastale) già versato dai conduttori che avevano fatto emergere contratti di locazione registrati tardivamente, dopo che la precedente disciplina era stata dichiarata incostituzionale.
Che cosa stabilisce l’art. 136 della Costituzione?
Stabilisce che, quando la Corte dichiara l’illegittimità di una norma, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Da qui il divieto, per il legislatore, di riprodurre la norma annullata.
Perché la nuova norma non viola l’art. 136 Cost.?
Perché non ripristina la disciplina dichiarata incostituzionale, ma regola in modo nuovo e ragionevole soltanto gli effetti già prodotti (i pagamenti eseguiti), come la Corte ha ritenuto legittimo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il principio di eguaglianza invocato contro la disciplina transitoria.
- Art. 136 della Costituzione — è il parametro sul divieto di reiterare norme dichiarate incostituzionali.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.