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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR Liguria sulle norme regionali che facevano coincidere l’ambito territoriale ottimale del trasporto pubblico con l’intero territorio regionale e prevedevano l’affidamento del servizio in un unico lotto.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Liguria n. 33 del 2013 aveva riformato il trasporto pubblico locale e regionale introducendo la nozione di ambito territoriale ottimale (ATO), coincidente con l’intero territorio regionale, e prevedendo l’affidamento del servizio in un unico lotto, gestito da un’Agenzia regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge reg. Liguria n. 33 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, lamentando anche la violazione del divieto di legge-provvedimento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge regionale ligure, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), Cost.

Il principio

Quando il giudice rimettente non chiarisce adeguatamente i termini della questione o non motiva in modo sufficiente la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la Corte non può pronunciarsi nel merito e dichiara la questione inammissibile.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la riforma ligure del trasporto pubblico?

Un ambito territoriale ottimale coincidente con l’intero territorio regionale e l’affidamento del servizio in un unico lotto regionale.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Per ragioni processuali legate alla prospettazione della questione da parte del giudice rimettente, che non ha consentito un esame nel merito.

La Corte si è pronunciata sulla legittimità delle norme?

No: l’inammissibilità impedisce una decisione di merito, quindi la Corte non si è pronunciata sul fondo della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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