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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 15 del 2013 in tema di riordino delle province, perché il giudice rimettente aveva ricostruito in modo carente il quadro normativo rilevante.
Di cosa si tratta
La legge della Regione autonoma Sardegna n. 15 del 2013 conteneva disposizioni transitorie in materia di riordino delle province. La questione nasceva da un giudizio amministrativo promosso dalla Provincia del Medio Campidano e da altri soggetti contro la Regione Sardegna.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione quinta, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 15 del 2013, in riferimento all’art. 43, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948) e agli artt. 1, 48 e 51 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, rilevando che il giudice rimettente aveva omesso di esaminare il contesto normativo e procedimentale (in particolare la disciplina del referendum regionale) da cui realmente discendeva la soppressione delle province, e non dalla norma censurata.
Il principio
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale fondata su una ricostruzione carente o erronea del quadro normativo rilevante: il giudice rimettente deve individuare correttamente la disposizione da cui discendono gli effetti contestati.
Domande e risposte
Perché la Corte ha deciso con ordinanza e non con sentenza?
Perché l’evidente carenza nella ricostruzione della questione consentiva una pronuncia di manifesta inammissibilità in forma semplificata.
Qual era il vizio della questione?
Il giudice rimettente attribuiva alla norma censurata effetti che derivavano in realtà da un diverso contesto normativo, in particolare dalla procedura referendaria, non sottoposto al vaglio della Corte.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Che la questione presenta vizi così evidenti da impedire qualunque esame nel merito da parte della Corte.
Norme collegate
- Art. 1 della Costituzione — sovranità popolare ed elettorato, tra i parametri costituzionali evocati
- Art. 48 della Costituzione — diritto di voto, evocato dal giudice rimettente
- Art. 51 della Costituzione — accesso alle cariche elettive, tra i parametri invocati
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