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La Corte costituzionale ha esaminato l’art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») sul sistema nazionale di gestione dei rifiuti, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate le numerose questioni sollevate dalle Regioni Lombardia e Veneto.

Di cosa si tratta

L’art. 35 del d.l. n. 133 del 2014 dettava una serie di disposizioni per realizzare, su scala nazionale, un sistema integrato di gestione dei rifiuti, individuando in particolare gli impianti di recupero energetico e di smaltimento di interesse strategico nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Lombardia e Veneto avevano impugnato l’art. 35 del decreto-legge, evocando numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 11, 77, secondo comma, 81, 117 (primo, secondo, terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione, in relazione anche alla direttiva 2001/42/CE.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione di altre questioni, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, sollevate dalle due Regioni.

Il principio

La realizzazione di un sistema integrato e di interesse nazionale per la gestione dei rifiuti rientra in ambiti riconducibili alla tutela dell’ambiente e ad altre competenze statali, sicché le scelte organizzative di rilievo nazionale non violano, di per sé, le competenze regionali né il principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Cos’era l’art. 35 dello «Sblocca Italia»?

Una norma volta a costruire un sistema nazionale di gestione dei rifiuti, individuando impianti di recupero e smaltimento di interesse strategico nazionale.

Quali Regioni avevano impugnato la norma?

Le Regioni Lombardia e Veneto, con distinti ricorsi poi riuniti dalla Corte.

Qual è stato l’esito complessivo?

La Corte ha respinto le censure relative all’art. 35, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, riservando ad altre pronunce le restanti questioni.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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