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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 77 del 2007 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge n. 1034 del 1971 istitutiva dei TAR, nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a un giudice privo di giurisdizione quando il processo prosegua davanti al giudice munito di giurisdizione. La pronuncia introduce il principio della cosiddetta translatio iudicii anche in caso di difetto di giurisdizione, superando il precedente orientamento che lasciava decadere gli effetti dell’atto introduttivo.

Di cosa si tratta

Quando una parte propone una domanda giudiziale al giudice sbagliato (perché carente di giurisdizione), la vecchia disciplina imponeva di ricominciare tutto da capo davanti al giudice competente, perdendo tutti gli effetti dell’atto introduttivo già compiuto — comprese eventuali decadenze maturate nel frattempo. Il TAR Liguria aveva sollevato la questione in un giudizio in cui, dopo anni di palleggio tra giudice ordinario e giudice amministrativo, una società rischiava di perdere le azioni possessorie per intervenuta decadenza annuale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 30 della legge n. 1034 del 1971, nella parte in cui non consente al giudice amministrativo che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma, ritenendo la questione fondata. Vengono affermati i principi del giusto processo, del diritto di azione e della ragionevole durata: non è compatibile con la Costituzione un sistema che fa ricadere interamente sulla parte gli effetti dell’errore sulla giurisdizione — spesso indecidibile con certezza anche da parte del giudice. La domanda proposta a un giudice privo di giurisdizione conserva dunque i propri effetti nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

Il principio

Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a un giudice privo di giurisdizione si conservano nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, a seguito di declinatoria di giurisdizione. Il principio della translatio iudicii si estende così anche al caso di difetto di giurisdizione, e non soltanto a quello di difetto di competenza.

Domande e risposte

Cosa significa che gli effetti della domanda “si conservano” dopo la declinatoria di giurisdizione?

Significa che la data di presentazione della domanda al primo giudice vale anche ai fini del calcolo di eventuali decadenze o prescrizioni. Ad esempio, se la parte aveva un anno per esercitare l’azione possessoria e l’anno scade durante il “palleggio” tra i giudici, l’azione non si perde se è stata tempestivamente introdotta davanti al primo giudice.

Questa sentenza vale per tutti i giudici o solo per il TAR?

Il principio affermato dalla Corte ha portata generale: si applica ogni volta che un giudice declina la propria giurisdizione e indica il giudice munito di giurisdizione. Riguarda quindi sia i rapporti tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sia altri potenziali conflitti di giurisdizione.

Cosa succede praticamente dopo la declinatoria di giurisdizione?

La parte deve riassumere il processo davanti al giudice munito di giurisdizione entro un termine ragionevole. Se lo fa, gli effetti della domanda originaria retroagiscono alla data della prima notifica, impedendo decadenze o prescrizioni maturate nel frattempo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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