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Con la sentenza n. 78 del 2007 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975), nella parte in cui, interpretati secondo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, escludono in ogni caso l’accesso alle misure alternative alla detenzione per lo straniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio o privo del permesso di soggiorno. La Corte afferma che la finalità rieducativa della pena non può essere compressa per effetto di un dato formale estrinseco quale la situazione di irregolarità nel soggiorno.
Di cosa si tratta
Un cittadino extracomunitario condannato per traffico di stupefacenti si era visto concedere l’affidamento in prova al servizio sociale dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari. La Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento, affermando che la permanenza irregolare nel territorio nazionale non poteva trovare titolo nella concessione di una misura alternativa. Il Tribunale di sorveglianza, vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione, aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme penitenziarie così interpretate.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha sollevato questione di legittimità degli artt. 47, 48 e 50 della legge n. 354 del 1975 e degli artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella misura in cui precluderebbero in ogni caso l’accesso ai benefici penitenziari allo straniero irregolare.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione limitatamente agli artt. 47, 48 e 50 della l. n. 354 del 1975 “ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l’accesso alle misure alternative da essi previste”. La situazione di irregolarità nel soggiorno è un dato estrinseco e formale che non può costituire automatica preclusione all’accesso ai benefici penitenziari, che devono essere valutati in base alle condotte e al percorso rieducativo del condannato.
Il principio
La finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost. non consente che l’accesso alle misure alternative alla detenzione sia automaticamente precluso allo straniero irregolare. Ogni misura incidente in senso sfavorevole sul trattamento penitenziario deve conseguire a una condotta colpevole addebitabile al condannato, non a un dato estrinseco e formale quale il difetto del permesso di soggiorno.
Domande e risposte
Uno straniero senza permesso di soggiorno può ottenere l’affidamento in prova?
Sì, a seguito di questa sentenza. La mancanza del permesso di soggiorno non costituisce automatica preclusione. Il giudice deve valutare caso per caso se il condannato abbia raggiunto un grado di rieducazione idoneo al beneficio, indipendentemente dalla sua situazione amministrativa di soggiorno.
Cosa significa che la questione è stata accolta “ove interpretati nel senso”?
La Corte non ha dichiarato incostituzionali in sé le norme penitenziarie o quelle sull’immigrazione, ma solo l’interpretazione che le rendeva automaticamente preclusive. Le norme rimangono in vigore, ma non possono essere applicate in modo da escludere in ogni caso e automaticamente l’accesso ai benefici per il solo fatto della irregolarità nel soggiorno.
Questo principio vale per tutte le misure alternative o solo per l’affidamento in prova?
La pronuncia riguarda gli artt. 47, 48 e 50 della l. n. 354 del 1975, che disciplinano rispettivamente l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Il principio si applica quindi a tutte e tre le principali misure alternative alla detenzione.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro della questione
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