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Con l’ordinanza n. 76 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Alessandria sull’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale. Il rimettente lamentava che la norma non preveda l’incompatibilità del giudice che, nella fase preliminare del dibattimento davanti al giudice di pace, abbia già valutato l’idoneità delle attività riparatorie dell’imputato ai fini dell’estinzione del reato. La Corte ribadisce che valutazioni compiute all’interno della medesima fase processuale non determinano incompatibilità.

Di cosa si tratta

Nel procedimento davanti al giudice di pace è previsto un istituto speciale: se l’imputato ripara il danno causato dal reato, il giudice può dichiarare estinto il reato (art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000). Il Tribunale di Alessandria, chiamato a giudicare in via ordinaria un reato di competenza del giudice di pace, aveva disposto la sospensione del processo per consentire all’imputato di provvedere alla riparazione del danno, poi aveva rigettato l’istanza di proscioglimento ritenendo la condotta riparatoria inidonea. Il giudice si chiedeva se, avendo già formulato tale valutazione, avrebbe dovuto dichiararsi incompatibile per proseguire il giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che abbia già valutato negativamente le attività riparatorie dell’imputato ai fini dell’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 76 e 111 della Costituzione. Si deduceva violazione del diritto di difesa, della presunzione di innocenza e della garanzia del giusto processo davanti a un giudice terzo e imparziale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Secondo un principio più volte affermato dalla Corte, l’incompatibilità si configura solo quando il giudice abbia espresso valutazioni sulla responsabilità penale in fasi diverse del medesimo procedimento, non quando le valutazioni siano rimaste all’interno della stessa fase. Ammettere l’incompatibilità in questo caso attribuirebbe all’imputato il potere di determinare unilateralmente l’incompatibilità del giudice precostituito per legge, producendo un’irragionevole frammentazione della serie procedimentale.

Il principio

Le valutazioni, anche di merito, compiute da un giudice all’interno della medesima fase del procedimento non ne determinano l’incompatibilità con la funzione di giudizio nella stessa fase. L’incompatibilità ex art. 34, comma 2, cod. proc. pen. presuppone valutazioni sulla responsabilità penale espresse in fasi processuali distinte.

Domande e risposte

Cosa si intende per incompatibilità del giudice nel processo penale?

L’incompatibilità è la situazione in cui un giudice non può esercitare la propria funzione in una determinata fase o grado del procedimento perché ha già espresso in precedenza valutazioni sul merito della responsabilità penale dell’imputato. L’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce casi specifici in cui ciò si verifica.

Il giudice che rigetta l’istanza di proscioglimento per riparazione del danno è incompatibile per il giudizio?

No, secondo la Corte. La valutazione dell’idoneità della condotta riparatoria ai fini dell’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 è compiuta nella fase preliminare del dibattimento, dunque all’interno della stessa fase processuale in cui si svolgerà il giudizio. Non si tratta di anticipazione del giudizio di colpevolezza in una fase distinta.

Perché la Corte ha ritenuto infondata la questione?

Perché la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che solo valutazioni sulla responsabilità penale compiute in fasi diverse del procedimento integrano l’incompatibilità. Ammettere l’incompatibilità in questo caso avrebbe consentito all’imputato di determinare a proprio vantaggio il cambiamento del giudice precostituito per legge.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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