Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 77-quater, comma 7, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, per violazione delle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Ha invece respinto le questioni della Regione Siciliana relative al sistema di tesoreria unica e alle somme eccedenti riscosse dagli agenti della riscossione.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 112/2008 aveva riorganizzato il sistema di tesoreria unica, disponendo che le entrate provenienti dal bilancio dello Stato, comprese quelle derivanti dalla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, fossero versate in contabilità speciali infruttifere intestate agli enti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Siciliana avevano impugnato queste disposizioni ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha censurato l’art. 77-quater, comma 7, d.l. n. 112/2008 in riferimento all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268/1992 (norma di attuazione dello statuto speciale), che prevedeva l’accredito delle somme spettanti alla Provincia presso la Tesoreria centrale. La Regione Siciliana ha invece censurato la stessa norma e gli artt. 83, commi 21 e 22, in riferimento all’art. 36 dello statuto regionale siciliano e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, che riconoscono alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio.

La decisione della Corte

Quanto alla Provincia di Trento: la questione è fondata. Le contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale sono diverse dai conti correnti presso la Tesoreria centrale previsti dalla norma statutaria. La riorganizzazione del sistema di tesoreria avrebbe richiesto la previa modifica della norma di attuazione statutaria. L’illegittimità si estende anche alla Provincia di Bolzano. Quanto alla Regione Siciliana: le questioni non sono fondate. Le norme impugnate disciplinano mere modalità tecnico-contabili e non incidono sull’ammontare delle somme spettanti alla Regione; lo statuto siciliano non contiene previsioni specifiche sulle modalità di accredito.

Il principio

Le norme di attuazione degli statuti speciali che disciplinano modalità specifiche di trasferimento delle risorse finanziarie alle Province autonome costituiscono un parametro interposto di legittimità costituzionale. Una riorganizzazione del sistema di tesoreria statale che si discosti da tali modalità è costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica a Province dotate di garanzie statutarie specifiche.

Domande e risposte

Perché la Regione Siciliana ha perso la causa mentre le Province autonome hanno vinto?

Perché lo statuto del Trentino-Alto Adige contiene una norma di attuazione specifica (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 268/1992) che disciplina le modalità di accredito delle somme; lo statuto siciliano, invece, riconosce il diritto alle entrate tributarie ma non prescrive le modalità di accredito, che restano quindi nella discrezionalità organizzativa dello Stato.

Cosa sono le contabilità speciali infruttifere?

Sono conti intestati agli enti territoriali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono “infruttifere” nel senso che non producono interessi. La Provincia di Trento lamentava che le sostituissero i conti fruttiferi presso la Tesoreria centrale previsti dalla norma statutaria.

Cosa prevedevano gli artt. 83, commi 21 e 22, impugnati dalla Sicilia?

Regolamentavano le somme eccedenti quelle richieste dagli agenti della riscossione che non erano state restituite ai contribuenti. Queste somme, invece di essere riversate automaticamente all’ente creditore, confluivano in parte all’erario statale. La Regione sosteneva di avere diritto a tali somme, ma la Corte ha ritenuto che l’art. 36 dello statuto siciliano riconosca solo le entrate tributarie effettivamente dovute, non le eccedenze indebitamente versate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.