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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non consentono all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato per il reato o il fatto contestato in dibattimento, quando la contestazione suppletiva riguarda un fatto già noto dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. La decisione colma un vuoto di tutela che privava l’imputato di un’opzione difensiva senza che ciò fosse imputabile a sua scelta.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Pinerolo, giudicando un imputato per reato paesaggistico contestato in dibattimento in aggiunta al reato urbanistico originario, si trovava di fronte alla richiesta dell’imputato di definire il nuovo reato con giudizio abbreviato. Il codice di rito non prevedeva questa possibilità una volta decorso il termine per scegliere i riti alternativi. La particolarità era che il reato paesaggistico risultava già dagli atti di indagine fin dall’inizio: l’imputato non aveva potuto scegliere il rito abbreviato perché il pubblico ministero non aveva contestato quel reato fin dall’inizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pinerolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Secondo il rimettente: (a) l’imputato non poteva essere considerato responsabile della perdita della facoltà di scegliere il giudizio abbreviato, poiché l’incompletezza dell’imputazione era dipesa da una scelta – o da un errore – del pubblico ministero; (b) era irragionevole che l’imputato potesse accedere al patteggiamento e all’oblazione nella medesima situazione (grazie alle sentenze n. 265/1994 e n. 530/1995) ma non al giudizio abbreviato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato per il reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione riguarda un fatto già emergente dagli atti di indagine. In applicazione dell’art. 27 della legge n. 87/1953, ha esteso la declaratoria anche all’art. 516 c.p.p. (fatto diverso contestato in dibattimento nelle stesse condizioni). La Corte ha rilevato che la riforma del giudizio abbreviato operata dalla legge n. 479/1999 aveva rimosso gli ostacoli tecnici che in precedenza avevano reso impossibile tale soluzione.
Il principio
Quando il pubblico ministero contesta in dibattimento un reato concorrente o un fatto diverso che già risultava dagli atti di indagine all’atto dell’esercizio dell’azione penale, l’imputato ha diritto di richiedere il giudizio abbreviato per quella nuova contestazione. La perdita della facoltà di accesso al rito alternativo causata dall’incompletezza o dall’errore dell’organo dell’accusa viola gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa è la contestazione suppletiva “tardiva”?
Si ha contestazione suppletiva “tardiva” quando il pubblico ministero aggiunge in dibattimento un nuovo reato o un fatto diverso che già emergeva dagli atti delle indagini preliminari. Non si tratta quindi di un fatto emerso per la prima volta durante il dibattimento, ma di una lacuna originaria nell’imputazione.
Qual era la differenza di regime tra patteggiamento e giudizio abbreviato prima di questa sentenza?
Grazie alle sentenze nn. 265/1994 e 530/1995, l’imputato poteva già richiedere il patteggiamento e l’oblazione per la contestazione suppletiva tardiva. Il giudizio abbreviato ne era rimasto escluso perché la Corte aveva ritenuto che richiedesse una “procedura” incompatibile con il dibattimento. Con la sentenza n. 333/2009, anche il giudizio abbreviato è stato aggiunto alle opzioni disponibili.
Chi è il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato in questo caso?
Lo stesso giudice del dibattimento che sta trattando il processo, poiché la legge n. 479/1999 ha eliminato l’incompatibilità tra giudizio abbreviato e fase dibattimentale. La Corte ha richiamato la sentenza n. 169/2003 che aveva già chiarito questo punto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, leso dalla disparità di trattamento tra imputati in situazioni eguali
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, di cui la scelta del rito alternativo è espressione
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