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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di cassazione contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Braggion, giudice che lo aveva condannato per vilipendio alla bandiera. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto, rinviando ogni altra decisione alla fase successiva.
Di cosa si tratta
A seguito della condanna dell’onorevole Umberto Bossi per vilipendio alla bandiera, il deputato aveva rilasciato dichiarazioni a diversi quotidiani attaccando la giudice che lo aveva condannato, accusandola di strumentalizzare il suo ufficio. La dott.ssa Braggion aveva promosso un’azione civile per risarcimento del danno. In pendenza del giudizio, la Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni dell’onorevole Bossi rientravano nelle sue funzioni parlamentari, dichiarandole insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte di cassazione, che doveva pronunciarsi sul ricorso, ha impugnato tale delibera davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera del 16 luglio 2008 non soddisfacesse il requisito del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia del parlamentare e la sua attività parlamentare, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. In questa fase la Corte esaminava solo l’ammissibilità del conflitto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione, verificando: (a) la legittimazione soggettiva della Corte di cassazione quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; (b) la legittimazione della Camera dei deputati quale organo costituzionale competente a pronunciarsi sull’immunità parlamentare; (c) l’oggetto del conflitto, ossia la menomazione della sfera di attribuzione giurisdizionale della Cassazione da parte della delibera camerale. Ha rinviato ogni ulteriore decisione di merito alla fase successiva del conflitto.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni ad opera di una delibera parlamentare di insindacabilità. La valutazione di ammissibilità è preliminare al merito e non pregiudica alcuna decisione successiva.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?
I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere – nemmeno in sede civile – delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Per applicarsi alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, la giurisprudenza costituzionale richiede un preciso nesso funzionale con un’attività parlamentare specifica.
Cosa distingue la fase di ammissibilità dal merito nel conflitto di attribuzione?
Nella fase di ammissibilità la Corte verifica solo se il conflitto può essere esaminato (legittimazione delle parti, esistenza di un atto lesivo, allegazione delle norme costituzionali violate). Il merito – ossia se la delibera sia legittima o meno – viene valutato in un’udienza pubblica successiva.
Qual era il punto giuridico controverso riguardo alle dichiarazioni di Bossi?
La Camera aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni facendo leva sull’impegno della Lega Nord per il federalismo nella XIII legislatura e sulle critiche abituali alla magistratura. La Cassazione contestava che mancassero sia il requisito temporale (le dichiarazioni erano successive di anni all’attività parlamentare richiamata) sia la corrispondenza di contenuto tra quella attività e le dichiarazioni esterne.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei parlamentari per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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