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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal GUP del Tribunale di Napoli sull’art. 429, comma 2, e 185, comma 3, c.p.p. Il rimettente riteneva che la nullità del decreto che dispone il giudizio per erronea indicazione del luogo di comparizione imponesse la ripetizione integrale dell’udienza preliminare, in violazione della ragionevole durata del processo. La Corte ha chiarito che tale lettura è errata: la nullità derivata si estende solo agli atti successivi dipendenti dall’atto viziato, non a quelli precedenti.

Di cosa si tratta

Nel corso di un’udienza dibattimentale, il giudice aveva rilevato la nullità del decreto che dispone il giudizio perché indicava un indirizzo sbagliato come sede di comparizione. Ciò aveva causato la regressione del procedimento alla fase dell’udienza preliminare. Il GUP del Tribunale di Napoli, dovendo rinnovare il decreto, si chiedeva se fosse necessario ripetere l’intera udienza preliminare oppure solo la parte finale relativa all’emissione del decreto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 429, comma 2, in relazione al comma 1, lettera f), e 185, comma 3, c.p.p., in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione (principio della ragionevole durata del processo). Secondo il rimettente, imporre la ripetizione integrale dell’udienza preliminare per una nullità meramente formale del decreto (luogo di comparizione) sarebbe ingiustificatamente gravoso e contrario al principio di efficienza processuale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha chiarito che la premessa interpretativa del rimettente è errata: l’art. 185, comma 3, c.p.p. limita la nullità derivata ai soli atti successivi dipendenti causalmente dall’atto viziato. La nullità del decreto che dispone il giudizio per indicazione erronea del luogo di comparizione non travolge gli atti anteriori dell’udienza preliminare; la regressione riguarda solo il momento deliberativo finale in cui il giudice individua luogo, giorno e ora della comparizione. Non è quindi necessaria la ripetizione dell’intera udienza preliminare.

Il principio

La nullità derivata, ai sensi dell’art. 185 c.p.p., si estende esclusivamente agli atti successivi che dipendano causalmente dall’atto viziato. La nullità del decreto che dispone il giudizio per erronea indicazione del luogo di comparizione determina la regressione del procedimento solo fino alla parte deliberativa finale dell’udienza preliminare, non imponendo la ripetizione degli atti antecedenti.

Domande e risposte

Cosa è la nullità derivata nel processo penale?

La nullità derivata è l’invalidità che si trasmette da un atto viziato agli atti successivi che da esso dipendono causalmente. A differenza del vecchio codice, il codice vigente (art. 185 c.p.p.) la limita ai soli atti “a valle”, non a quelli precedenti.

Se il decreto che dispone il giudizio è nullo, bisogna rifare tutto?

No. Secondo la Corte, bisogna solo rinnovare la parte del procedimento che è invalidata: nel caso dell’erronea indicazione del luogo di comparizione, il giudice dell’udienza preliminare deve solo correggere quell’indicazione, senza ripetere la discussione delle parti.

Chi deve rinnovare il decreto nullo: il giudice del dibattimento o quello dell’udienza preliminare?

Il giudice dell’udienza preliminare, a cui il procedimento regredisce. Il giudice del dibattimento non ha il potere di rinnovare direttamente il decreto che dispone il giudizio: lo impone il combinato disposto degli artt. 429, comma 2, e 185, comma 3, c.p.p.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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