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La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 330 del 2009, ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia ai ricorsi da parte di tutte le parti. I giudizi riguardavano disposizioni sull’istruzione professionale e il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia educativa. La rinuncia è stata accettata dalla controparte in ciascun caso, determinando la cessazione di quattro procedimenti riuniti.
Di cosa si tratta
L’ordinanza n. 330 del 2009 conclude quattro procedimenti riuniti riguardanti conflitti tra Stato e Regioni in materia di istruzione e formazione professionale. La Regione Veneto, la Regione Lombardia e il Presidente del Consiglio dei ministri avevano promosso ricorsi e un conflitto di attribuzione riguardanti le disposizioni del decreto-legge n. 7 del 2007 (convertito nella legge n. 40 del 2007) sull’istruzione professionale, e la legge della Regione Lombardia n. 19 del 2007 sul sistema educativo regionale. Nel corso del 2009 tutte le parti hanno rinunciato ai rispettivi atti introduttivi e le rinunce sono state reciprocamente accettate, rendendo superflua ogni pronuncia nel merito.
La questione di legittimità costituzionale
I ricorsi investivano l’art. 13 del d.l. n. 7 del 2007 (legge n. 40 del 2007) – concernente la reintroduzione degli istituti tecnici e professionali nel sistema scolastico statale – in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 70, 76, 77, 97, 3 e 120 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio aveva a sua volta impugnato la legge regionale lombarda n. 19 del 2007 per contrasto con gli artt. 33, 117 e 118 Cost. Era anche pendente un conflitto di attribuzione della Regione Lombardia contro decreti ministeriali sull’istruzione professionale.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, ai sensi degli artt. 23 e 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, a seguito della rinuncia di tutte le parti ai rispettivi atti introduttivi e della relativa accettazione da parte delle controparti. Nessuna questione è stata esaminata nel merito.
Il principio
In materia di giudizi costituzionali in via principale e di conflitti di attribuzione, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Cosa significa estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale?
Significa che il procedimento si chiude senza una pronuncia sul merito della questione di legittimità costituzionale. Avviene quando le parti rinunciano ai propri atti e le controparti accettano tale rinuncia.
Le norme impugnate restano in vigore?
Sì. L’estinzione del processo non equivale a una pronuncia di costituzionalità o incostituzionalità. Le disposizioni rimangono nell’ordinamento esattamente come prima del ricorso.
Per quale ragione le parti avevano rinunciato ai ricorsi?
Il testo dell’ordinanza non specifica le ragioni politiche o pratiche delle rinunce. Si può inferire che nel corso del 2009 i rapporti tra Stato e Regioni sulla materia educativa si siano evoluti, rendendo superflua la prosecuzione dei giudizi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di istruzione e formazione professionale
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative
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