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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 537, terzo comma, c.c., che consente ai figli legittimi di soddisfare in denaro la quota ereditaria spettante ai figli naturali, salvo opposizione di questi e decisione del giudice. Il Tribunale di Cosenza riteneva la norma anacronistica e discriminatoria. La Corte ha invece confermato che la disposizione è costituzionalmente compatibile perché, grazie alla sua formulazione aperta, consente al giudice di calibrare la decisione alla realtà sociale in evoluzione.

Di cosa si tratta

Nella divisione di un’eredità, i figli legittimi possono chiedere di liquidare in denaro (anziché in beni) la quota spettante ai figli naturali. Se il figlio naturale si oppone, decide il giudice valutando le circostanze personali e patrimoniali. Un figlio naturale riconosciuto, erede di un de cuius con figli legittimi, si era opposta alla commutazione. Il Tribunale di Cosenza aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo la norma ingiustificatamente discriminatoria rispetto ai figli legittimi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Cosenza ha censurato l’art. 537, terzo comma, c.c. in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione. Secondo il rimettente: (a) il meccanismo di commutazione discriminava il figlio naturale rispetto al figlio legittimo in sede di divisione ereditaria; (b) la ratio della norma (proteggere la famiglia legittima dall’“estraneità” del figlio naturale) sarebbe divenuta anacronistica alla luce della diffusione dei figli naturali nella società contemporanea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha riconosciuto che l’art. 30, terzo comma, Cost. impone di assicurare ai figli naturali ogni tutela “compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”, il che lascia al legislatore ampia discrezionalità nel bilanciamento. Il diritto di commutazione, con l’attuale struttura – soggetto a opposizione del figlio naturale e a valutazione giudiziale delle circostanze – non è né anacronistico né irragionevole. La formula legislativa aperta (“circostanze personali e patrimoniali”) consente al giudice di adeguare la concreta applicazione all’evoluzione dei costumi e della coscienza sociale.

Il principio

Il diritto di commutazione della quota ereditaria dei figli naturali, previsto dall’art. 537, terzo comma, c.c. con doppia garanzia (opposizione del figlio naturale e valutazione giudiziale), è compatibile con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. La formulazione aperta della norma permette al giudice di calibrare la decisione alla dinamica evolutiva dei rapporti sociali, assolvendo la funzione di clausola generale aperta al divenire della società.

Domande e risposte

Cosa significa commutazione in denaro della quota ereditaria?

Significa che i figli legittimi possono proporre al figlio naturale di ricevere la propria parte di eredità non sotto forma di beni (immobili o mobili), ma come somma di denaro equivalente. Il valore rimane lo stesso; cambia il tipo di bene ricevuto.

Il giudice può sempre rifiutare la commutazione?

Sì. Se il figlio naturale si oppone e il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali, ritiene che l’opposizione sia giustificata, può negare la commutazione. La norma non attribuisce ai figli legittimi un diritto potestativo assoluto: tutto dipende dalla decisione del giudice.

Questa sentenza del 2009 è ancora attuale?

La disciplina delle successioni tra figli legittimi e naturali è stata profondamente riformata dalla legge n. 219/2012, che ha eliminato la distinzione tra figlio legittimo e figlio naturale unificando lo status di “figlio”. L’art. 537 c.c. è stato modificato: la questione oggi si pone in termini diversi rispetto al 2009.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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