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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (termine del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico ante privatizzazione): il giudice rimettente non ha esaminato l’abrogazione della norma e la sua sostituzione con l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

Di cosa si tratta

Il TAR Calabria – Reggio Calabria solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998, che fissava al 15 settembre 2000 il termine a pena di decadenza per proporre controversie di lavoro pubblico relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 davanti al giudice amministrativo. La norma, però, era già stata abrogata dall’art. 72, lett. bb), del d.lgs. n. 165/2001, che contestualmente l’aveva riprodotta con diversa formulazione nell’art. 69, comma 7.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Parametri: artt. 3, 24 e 36 della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha omesso di prendere in esame l’abrogazione della norma impugnata e la contestuale riformulazione della stessa ad opera dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, senza argomentare sulla perdurante applicabilità della disposizione abrogata.

Il principio

La questione è inammissibile quando il rimettente non verifica se la norma impugnata sia ancora applicabile nel giudizio a quo, omettendo di esaminare la sua eventuale abrogazione e sostituzione intervenuta prima dell’ordinanza di rimessione.

Domande e risposte

Qual era il termine per impugnare davanti al giudice amministrativo le controversie di lavoro pubblico ante 1° luglio 1998?

Ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (poi riprodotto nell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001), la domanda doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Cosa è successo ai ricorsi proposti dopo il 15 settembre 2000?

Sono stati dichiarati inammissibili dal giudice amministrativo per decadenza, come avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorso era stato notificato il 23 maggio 2001.

Questa disciplina è stata poi riesaminata dalla Corte?

Sì; con l’ordinanza n. 183/2002, richiamata dalla stessa Corte, era già stata disposta la restituzione degli atti al rimettente per nuovo esame sulla rilevanza in relazione all’avvenuta abrogazione della norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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