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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 521-bis, comma 1, c.p.p. La mancata richiesta del giudizio abbreviato da parte dell’imputato rende la questione del tutto ipotetica: la rilevanza è condizionata a un’eventualità futura e incerta, e il rimettente è tenuto a verificare concretamente la volontà dell’imputato prima di sollevare la questione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Pistoia (composizione collegiale), dopo aver ricevuto per competenza gli atti da una sezione monocratica a seguito di nuove contestazioni in dibattimento (bancarotta semplice modificata in bancarotta fraudolenta), lamentava che l’art. 521-bis c.p.p. non prevedesse la trasmissione degli atti al PM in tutti i casi in cui le nuove imputazioni attribuissero il reato alla cognizione del tribunale collegiale. Ciò avrebbe privato l’imputato del diritto di chiedere il giudizio abbreviato per le nuove contestazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione sull’art. 521-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la trasmissione al PM in tutte le ipotesi di modifica dell’imputazione che attribuiscano il reato alla cognizione del tribunale collegiale. Parametri (individuati per implicito): artt. 3 e 24 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Il giudizio abbreviato dipende dall’iniziativa della parte, e l’imputato non aveva presentato alcuna richiesta in tal senso. In mancanza di una concreta manifestazione di volontà, la questione è del tutto ipotetica: la sua rilevanza dipende dall’eventualità futura e incerta che, in caso di accoglimento, l’imputato presenti effettivamente la richiesta di abbreviato. Il rimettente avrebbe dovuto verificare preliminarmente l’interesse concreto dell’imputato.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale difetta di rilevanza se la sua applicabilità dipende da un’eventualità futura e incerta: non basta che la questione sia astrattamente pregiudiziale, occorre che sia concretamente tale rispetto alla definizione del giudizio in corso. Se l’effetto della norma censurata si produrrebbe solo a condizione di una scelta futura della parte (come la richiesta del rito alternativo), la questione è ipotetica e inammissibile.

Domande e risposte

Quando l’art. 521-bis c.p.p. prevede la trasmissione degli atti al PM?

L’art. 521-bis prevede la trasmissione al PM quando, a seguito delle nuove contestazioni, il reato risulti tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta. Non si applica al caso in cui il reato originariamente contestato era già stato sottoposto a udienza preliminare e solo la composizione del giudice cambia.

Perché la Corte non ha valutato se la richiesta di abbreviato fosse ammissibile?

Perché, secondo la stessa prospettazione del rimettente, se la questione fosse stata accolta si sarebbe posto il problema della richiesta. La Corte ha osservato che, se l’imputato avesse presentato tale richiesta, il giudice avrebbe dovuto sollevare la questione in quel frangente; senza una richiesta effettiva, il giudizio costituzionale è astratto.

L’imputato aveva perso definitivamente il diritto al giudizio abbreviato?

Non necessariamente. La Corte ha lasciato aperta la possibilità che, se l’imputato avesse concretamente chiesto il rito alternativo, il giudice avrebbe potuto sollevare la questione in quel preciso momento, quando la rilevanza sarebbe stata reale e non ipotetica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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