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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001: devolvere al giudice ordinario le controversie antisindacali anche quando riguardano personale in regime di diritto pubblico non è irragionevole, poiché esistono interpretazioni sistematiche che prevengono conflitti di giudicati.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Genova, investito di un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori per comportamento antisindacale del Ministero dell’interno (trasferimento di due delegati sindacali della Polizia di Stato), dubita che la norma che devolve tali controversie al giudice ordinario, anche quando riguardano personale in regime di diritto pubblico, crei irragionevoli rischi di conflitti di giudicati con le parallele azioni individuali davanti al giudice amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 63, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Parametri: artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Genova.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Esistono due interpretazioni sistematiche della norma — che attribuisce al giudice amministrativo o al giudice ordinario le controversie antisindacali relative a rapporti di diritto pubblico — entrambe idonee a escludere il paventato conflitto di giudicati; la questione è di interpretazione, non di illegittimità costituzionale.
Il principio
Non dà luogo a questione di legittimità costituzionale il solo fatto che una disposizione si presti a più interpretazioni, quando le interpretazioni sistematiche possibili consentono di risolvere i problemi applicativi sollevati dal rimettente.
Domande e risposte
Il sindacato può agire ex art. 28 St. lav. contro la pubblica amministrazione che abbia trasferito un dirigente sindacale?
Sì, davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
Come si coordina questa azione con quella individuale del dipendente davanti al TAR?
Secondo una delle interpretazioni indicate dalla Corte, il lavoratore può intervenire nel giudizio ex art. 28 St. lav. davanti al giudice ordinario, oppure giovarsi dell’accertamento favorevole già ottenuto dal sindacato; l’azione individuale davanti al TAR resta comunque esperibile.
Cosa è cambiato con l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, della l. n. 146/1990?
Quella norma distingueva la giurisdizione a seconda che il sindacato chiedesse o meno la rimozione degli effetti incidenti sul pubblico dipendente; la sua abrogazione (l. n. 83/2000) ha reso necessario l’adattamento interpretativo descritto dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa del dipendente pubblico
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge
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