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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte cessata la materia del contendere sulle questioni sollevate dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia sull’art. 16 del d.l. n. 201/2011, relativo alla tassa di stazionamento dei natanti da diporto e all’imposta sugli aeromobili privati.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 201/2011 («Salva Italia») aveva introdotto all’art. 16 una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto stazionanti in porti marittimi nazionali o in acque pubbliche, nonché un’imposta sugli aeromobili privati. Le Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato varie disposizioni di tale articolo, ritenendo che violassero la loro autonomia finanziaria e i rispettivi statuti speciali.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Sardegna censurava l’art. 16 per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e degli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale sardo. La Regione Friuli-Venezia Giulia censurava la stessa norma per violazione degli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost. e di numerose disposizioni del proprio Statuto speciale, nonché dei decreti legislativi di attuazione statutaria in materia di demanio idrico e marittimo e di viabilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione della Regione Friuli-Venezia Giulia sull’art. 16, comma 3 (riduzione per isole minori), per mancanza di sufficienti argomentazioni in punto di rilevanza. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative ai commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Regione Friuli-Venezia Giulia, in ragione di modifiche normative sopravvenute che avevano reso superflua la pronuncia.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale diventano improcedibili per «cessata materia del contendere» quando la norma impugnata viene modificata o abrogata in modo da eliminare il contrasto costituzionale denunciato, prima che la Corte si pronunci nel merito. Questa pronuncia è pertanto principalmente processuale.
Domande e risposte
Cos’è la tassa di stazionamento per le unità da diporto?
L’art. 16 del d.l. n. 201/2011 aveva introdotto una tassa annuale calcolata per ogni giorno di stazionamento delle barche da diporto in porti marittimi o in acque pubbliche, parametrata alla lunghezza dello scafo. Era stata poi più volte modificata e ridotta prima di essere definitivamente abrogata.
Cosa significa «cessata materia del contendere»?
La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio davanti alla Corte, la norma impugnata viene modificata in modo da eliminare il vizio denunciato, oppure il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte vi acconsente (o non si è costituita). In tal caso la Corte non entra nel merito.
Le Regioni a statuto speciale hanno maggiore autonomia in materia tributaria?
Sì: le Regioni a statuto speciale godono di un’autonomia finanziaria più ampia rispetto alle Regioni ordinarie, regolata dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione. Tuttavia, anche tale autonomia incontra i limiti imposti dai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Coordinamento della finanza pubblica come materia concorrente
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali
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