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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di otto Regioni sull’art. 31 del d.l. n. 201/2011 («Salva Italia»), che liberalizzava completamente gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, sottraendo tale materia alla potestà normativa regionale.

Di cosa si tratta

Il decreto Monti del 2011 aveva liberalizzato integralmente gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, eliminando ogni vincolo (domeniche, festivi, orari massimi) e abrogando le disposizioni regionali e locali in materia. Otto Regioni (Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato la norma davanti alla Consulta.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni ricorrenti censuravano l’art. 31, commi 1 e 2, del d.l. n. 201/2011, in riferimento all’art. 117, primo, secondo, lettera e), e quarto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, sostenendo che la materia degli orari degli esercizi commerciali rientrasse nella competenza concorrente o residuale regionale, e che la norma statale costituisse un’invasione della competenza regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili alcune delle questioni (per difetto di argomentazione o interesse regionale) e non fondate le restanti. La liberalizzazione degli orari commerciali rientra nella tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Lo Stato può pertanto imporre una disciplina uniforme sul territorio nazionale, superando le normative regionali.

Il principio

La disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, nella misura in cui mira a garantire la libertà di stabilimento e la libera concorrenza nel mercato, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Le Regioni non possono reintrodurre vincoli agli orari commerciali che lo Stato abbia liberalizzato nell’esercizio di tale competenza.

Domande e risposte

Perché la Corte ha qualificato la liberalizzazione commerciale come «tutela della concorrenza»?

Perché la possibilità per tutti gli esercenti di aprire negli stessi orari, senza vincoli che avvantaggino alcune categorie rispetto ad altre (es. grandi superfici vs. negozi di vicinato), costituisce una misura pro-concorrenziale. La sua disciplina uniforme nazionale serve a garantire condizioni di parità nel mercato.

Le Regioni possono stabilire orari più restrittivi per i negozi?

No: dopo la sentenza n. 299/2012 (e la correlata giurisprudenza della Corte), la materia degli orari commerciali è ricondotta alla competenza esclusiva statale quando si traduce in scelte di liberalizzazione del mercato. Le Regioni non possono reintrodurre i vincoli abrogati dallo Stato.

Cosa cambia in pratica per i negozi dopo questa sentenza?

I negozi al dettaglio possono liberamente scegliere i propri orari di apertura, anche nelle domeniche e nei giorni festivi. Le ordinanze comunali o le leggi regionali che impongono chiusure obbligatorie nelle domeniche non sono applicabili nella misura in cui contrastano con la liberalizzazione statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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