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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Firenze sull’art. 18, secondo comma, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti, impedendo rapporti affettivi intimi.
Di cosa si tratta
Il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, della legge penitenziaria n. 354/1975, che prescrive il controllo visivo del personale di custodia su tutti i colloqui dei detenuti, impedendo di fatto la possibilità di avere rapporti affettivi intimi — inclusi quelli sessuali — con il coniuge o il convivente stabile. Il rimettente richiamava raccomandazioni del Consiglio d’Europa sulle visite coniugali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Firenze sollevava questione in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, Cost. La norma censurata, prescrivendo il controllo visivo costante sui colloqui, impedirebbe al detenuto di esprimere la propria affettività e sessualità con il partner, in contrasto con i diritti della persona e con la finalità rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il rimettente aveva sollevato la questione nell’ambito di un reclamo proposto da un detenuto, ma la Corte ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza, in quella sede procedurale, non fosse nelle condizioni di dare attuazione a una eventuale pronuncia di accoglimento, mancando quindi il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice remittente deve essere in grado di applicare la norma risultante dalla pronuncia della Corte. Se la struttura del procedimento non consente al giudice remittente di dare attuazione concreta all’eventuale sentenza di accoglimento, la questione è inammissibile per irrilevanza.
Domande e risposte
I detenuti hanno diritto all’affettività?
La questione rimane aperta: la Corte non ha esaminato il merito. Successivamente, con la sentenza n. 10/2024, la Corte costituzionale ha affrontato nuovamente il tema, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme che impediscono ai detenuti in regime ordinario di avere colloqui intimi con il partner in assenza di controllo visivo.
Perché la questione era inammissibile?
Perché il Magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo, opera in un procedimento che non gli consente di adottare i provvedimenti necessari a garantire concretamente al detenuto la possibilità di avere colloqui intimi. Mancava quindi il nesso tra la pronuncia richiesta e il giudizio in corso.
Cosa prevede attualmente la normativa sui colloqui dei detenuti?
La legge penitenziaria (art. 18, l. n. 354/1975) consente colloqui con familiari e conviventi, prevedendo il controllo visivo del personale. Le modalità dei colloqui sono disciplinate anche dal Regolamento penitenziario (d.P.R. n. 230/2000). Dopo la sentenza n. 10/2024, il quadro normativo è stato parzialmente modificato per consentire colloqui intimi.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena; divieto di trattamenti contrari al senso di umanità
- Art. 2 della Costituzione — Tutela dei diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 29 della Costituzione — Tutela della famiglia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.