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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Firenze sull’art. 18, secondo comma, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti, impedendo rapporti affettivi intimi.

Di cosa si tratta

Il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, della legge penitenziaria n. 354/1975, che prescrive il controllo visivo del personale di custodia su tutti i colloqui dei detenuti, impedendo di fatto la possibilità di avere rapporti affettivi intimi — inclusi quelli sessuali — con il coniuge o il convivente stabile. Il rimettente richiamava raccomandazioni del Consiglio d’Europa sulle visite coniugali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Magistrato di sorveglianza di Firenze sollevava questione in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, Cost. La norma censurata, prescrivendo il controllo visivo costante sui colloqui, impedirebbe al detenuto di esprimere la propria affettività e sessualità con il partner, in contrasto con i diritti della persona e con la finalità rieducativa della pena.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il rimettente aveva sollevato la questione nell’ambito di un reclamo proposto da un detenuto, ma la Corte ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza, in quella sede procedurale, non fosse nelle condizioni di dare attuazione a una eventuale pronuncia di accoglimento, mancando quindi il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice remittente deve essere in grado di applicare la norma risultante dalla pronuncia della Corte. Se la struttura del procedimento non consente al giudice remittente di dare attuazione concreta all’eventuale sentenza di accoglimento, la questione è inammissibile per irrilevanza.

Domande e risposte

I detenuti hanno diritto all’affettività?

La questione rimane aperta: la Corte non ha esaminato il merito. Successivamente, con la sentenza n. 10/2024, la Corte costituzionale ha affrontato nuovamente il tema, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme che impediscono ai detenuti in regime ordinario di avere colloqui intimi con il partner in assenza di controllo visivo.

Perché la questione era inammissibile?

Perché il Magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo, opera in un procedimento che non gli consente di adottare i provvedimenti necessari a garantire concretamente al detenuto la possibilità di avere colloqui intimi. Mancava quindi il nesso tra la pronuncia richiesta e il giudizio in corso.

Cosa prevede attualmente la normativa sui colloqui dei detenuti?

La legge penitenziaria (art. 18, l. n. 354/1975) consente colloqui con familiari e conviventi, prevedendo il controllo visivo del personale. Le modalità dei colloqui sono disciplinate anche dal Regolamento penitenziario (d.P.R. n. 230/2000). Dopo la sentenza n. 10/2024, il quadro normativo è stato parzialmente modificato per consentire colloqui intimi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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