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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’art. 28, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 18/2011, che attribuiva all’Agenzia forestale regionale il potere di eseguire lavori in amministrazione diretta fino a 200.000 euro. La norma era stata abrogata dalla stessa Regione e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
La Regione Umbria aveva istituito con la legge n. 18/2011 l’Agenzia forestale regionale, attribuendole (art. 28, comma 1) il potere di eseguire lavori in amministrazione diretta fino a 200.000 euro, una soglia quattro volte superiore al limite di 50.000 euro fissato dal Codice dei contratti pubblici (art. 125, comma 5, d.lgs. n. 163/2006). Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la norma per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri censurava l’art. 28, comma 1, della legge umbra n. 18/2011 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. La norma regionale, dilatando la soglia per i lavori in amministrazione diretta oltre il limite statale, violava sia la tutela della concorrenza (che impone il ricorso alle gare pubbliche) sia l’ordinamento civile (disciplina dei contratti pubblici).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Umbria aveva abrogato l’art. 28 con la legge n. 7/2012, prima ancora della decisione della Corte, e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva successivamente rinunciato al ricorso. Poiché la Regione non si era costituita in giudizio, la rinuncia al ricorso ha determinato l’estinzione del processo.
Il principio
Le Regioni non possono fissare limiti più elevati di quelli statali per l’esecuzione di lavori pubblici in amministrazione diretta, materia che rientra nella tutela della concorrenza e nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) detta limiti inderogabili anche per le Regioni.
Domande e risposte
Cosa si intende per «lavori in amministrazione diretta»?
I lavori in economia (o in amministrazione diretta) sono quelli che un ente pubblico può eseguire direttamente, con propri mezzi e personale, senza ricorrere alle ordinarie procedure di gara. Il Codice dei contratti fissava a 50.000 euro il limite massimo per tale modalità di esecuzione, con condizioni specifiche.
Perché il processo si è estinto?
Perché si sono verificate due condizioni: la Regione ha abrogato la norma impugnata (eliminando il vizio denunciato) e il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Poiché la Regione non si era costituita in giudizio, la rinuncia del ricorrente ha comportato l’estinzione automatica del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Le Regioni possono derogare al Codice dei contratti pubblici?
No, in via generale: il Codice dei contratti pubblici (ora d.lgs. n. 36/2023) è espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile. Le Regioni non possono fissare soglie o procedure diverse da quelle statali per l’affidamento dei lavori pubblici.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile
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