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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso alcune disposizioni di una delibera legislativa regionale. Le norme censurate erano state omesse in sede di promulgazione della legge regionale n. 11/2010, sicché il potere promulgativo risultava esaurito e le disposizioni impugnate non potevano più acquistare efficacia.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato numerose disposizioni di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter), recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010», lamentando contrasto con la Costituzione e con lo Statuto siciliano. Successivamente all’impugnazione, la medesima delibera era stata promulgata come legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ma con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura: ciò ha precluso definitivamente ogni possibilità che tali norme acquistassero efficacia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato aveva denunciato gli artt. 4 comma 11, 6, 8, 9, 16 comma 7 e numerosi altri della delibera legislativa siciliana, in riferimento agli artt. 3, 51, 81 comma 4, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione e agli artt. 14, 17 e 36 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana). Giudice rimettente: il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Poiché il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato, l’omissione delle disposizioni impugnate in sede di promulgazione ne ha precluso definitivamente qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio (conformemente alle ordinanze n. 212, 183, 175, 161, 155 e 74 del 2010).

Il principio

Quando le norme censurate vengono omesse in sede di promulgazione della legge regionale, il potere promulgativo — che si esercita in modo unitario e contestuale — risulta definitivamente esaurito: quelle disposizioni non possono più acquistare o esplicare alcuna efficacia, e il giudizio di legittimità costituzionale perde il proprio oggetto.

Domande e risposte

Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che la Corte non può più decidere nel merito perché è venuto meno l’oggetto del giudizio: le norme impugnate non esiste più nell’ordinamento (o non hanno mai prodotto effetti), quindi non vi è nulla da dichiarare incostituzionale.

Perché le norme omesse in promulgazione non possono acquistare efficacia?

La promulgazione è un atto unitario che riguarda l’intero testo deliberato dall’Assemblea: una volta esercitato il potere promulgativo con l’omissione di alcune disposizioni, non è possibile tornare indietro e promulgarle separatamente.

Chi può impugnare le leggi della Regione Siciliana davanti alla Corte costituzionale?

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana è l’organo statale competente a promuovere questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane, in forza dello Statuto speciale approvato con r.d.lgs. n. 455 del 1946.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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